Nessun risarcimento per interesse legittimo pretensivo senza riesercizio del potere (TAR Lazio n. 298 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione risarcitoria da illegittimo esercizio del potere amministrativo, la domanda fondata su un interesse legittimo pretensivo esige la prova che il bene della vita non conseguito sia effettivamente spettante. L’annullamento giurisdizionale che abbia rilevato un vizio meramente procedurale, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, non attribuisce di per sé il bene richiesto. In tale ipotesi il danno prospettato resta teorico, salvo che l’interessato provi che il riesercizio del potere non avrebbe potuto concludersi diversamente, essendo il risultato dell’azione amministrativa vincolato. La distinzione tra interesse legittimo oppositivo, collegato a un bene di cui il titolare già dispone, e interesse legittimo pretensivo esclude l’automaticità dell’incisione sulla sfera patrimoniale del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento per la produzione di imballaggi industriali in un territorio sottoposto al governo del Consorzio ASI. Nel 2010 aveva chiesto l’assegnazione di un’area confinante con il proprio capannone. Il Presidente del Consorzio respinse l’istanza rilevando che l’area era già stata assegnata ad altra società. Il TAR, con sentenza n. 99 del 14.2.2017, annullò quel diniego, riconoscendo l’incompetenza del Presidente del Consorzio e salvando le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
La società ha quindi agito per il risarcimento dei danni quantificati in oltre sei milioni di euro, articolati in danno emergente, lucro cessante e perdita di valore immateriale. Ha dedotto che il diniego le avrebbe impedito di ampliare il magazzino e di divenire fornitrice esclusiva di alcuni operatori economici di rilievo nazionale, con progressivo rallentamento delle commesse dall’anno 2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della ricorrente, non ravvisando i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e passa al merito, ove il ricorso è dichiarato infondato.
Il punto di caduta dell’argomentazione è la portata della precedente pronuncia di annullamento. Il TAR rileva che la sentenza n. 99/2017 aveva accolto il ricorso per l’assorbente vizio di incompetenza del Presidente del Consorzio, con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Quel giudizio non aveva quindi accertato la spettanza dell’area alla ricorrente.
Secondo il Collegio, all’annullamento avrebbe dovuto seguire una riapertura del procedimento su iniziativa dell’interessata, da svolgere secondo i principi e i criteri indicati nella sentenza. Questa iniziativa non risulta essere stata posta in essere. La domanda risarcitoria muove quindi da un presupposto inesistente: che il bene della vita fosse già riconosciuto.
Su questa base il Tribunale esclude la risarcibilità del pregiudizio, giudicandolo allo stato del tutto teorico, tanto con riguardo all’assegnazione dell’area quanto con riguardo all’entità della situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in assenza dell’illecito. La ricorrente aveva costruito la propria pretesa sulla differenza tra la situazione patrimoniale effettiva e quella ipotetica, ma tale criterio presuppone un termine di raffronto accertato, che nella specie manca.
Il passaggio centrale è la distinzione tra interesse legittimo oppositivo e interesse legittimo pretensivo. Nel primo, collegato a un bene della vita di cui l’interessato già dispone, l’incisione sul bene è automatica e il danno si presume. Nel secondo, come quello in esame, il bene non è ancora nella sfera del titolare e gli sarebbe stato riconosciuto solo con l’esercizio del potere amministrativo. Ne segue che la sola illegittimità del diniego non basta a fondare il pregiudizio risarcibile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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