Canone unico e invarianza di gettito parametrata su tariffa illegittima (TAR Toscana n. 1248 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di invarianza del gettito del canone unico patrimoniale, enunciato dall’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019, delimita il potere degli enti locali di aumentare le tariffe ponendo un tetto massimo insuperabile nel gettito conseguito l’anno precedente. Tale raffronto presuppone però un parametro legittimo: se le tariffe pregresse del C.O.S.A.P. sono state annullate dal giudice, il confronto con esse non vale a dimostrare l’invarianza e il nuovo canone risulta illegittimo per violazione del medesimo principio. Le tariffe forfettarie stabilite per le stazioni radio base, prive di corrispondenza con i criteri dell’art. 1, comma 824, legge n. 160/2019 (durata, superficie, tipologia, finalità, zona occupata), sono illegittime per irragionevolezza e difetto di istruttoria. La previsione di oneri per il co-siting e sharing resta ingiustificata, non comportando alcuna ulteriore occupazione del suolo pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce nel territorio comunale otto impianti radio base per la telefonia mobile, occupando di fatto le aree interessate. Con deliberazione consiliare n. 38 del 26 aprile 2021 il Comune ha approvato il regolamento del canone patrimoniale unico; con delibera di Giunta n. 70 del 28 aprile 2021 ha fissato le tariffe per il 2021, prevedendo per le stazioni radio base un importo forfettario di 18.700,00 euro per impianto singolo e maggiorazioni per il co-siting e sharing.
In applicazione delle nuove tariffe, la determinazione dirigenziale n. 525 del 25 maggio 2021 ha richiesto alla società il pagamento di 155.600,00 euro. La società impugna la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo violazione del principio di invarianza del gettito, sproporzione delle tariffe, contrasto con la disciplina speciale delle telecomunicazioni e incompetenza della Giunta. Resiste il Comune; si costituisce il Ministero dell’Economia senza essere destinatario di domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude in via pregiudiziale il difetto di interesse: l’art. 5 del regolamento, riproduttivo dell’art. 1, comma 819, lett. a), legge n. 160/2019, include gli occupanti abusivi tra i soggetti obbligati, e proprio su tale previsione si fonda la lesività dell’atto impugnato.
Nel merito, il comma 817 enuncia il principio della tendenziale invarianza del gettito, che esclude la violazione dell’art. 23 Cost. bilanciando riserva di legge e autonomia finanziaria degli enti, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 5632 del 2024. Il Comune assume di averlo rispettato, ancorando il confronto alle tariffe C.O.S.A.P. del 2020. Il rilievo decisivo è però che quel parametro è illegittimo: il regolamento C.O.S.A.P. del 2016 è stato annullato con la sentenza del medesimo TAR n. 1330/2022, passata in giudicato, e l’invalidità caducante si estende alle tariffe annuali derivate, comprese quelle del 2020, per il rapporto di presupposizione tra atti richiamato da Cons. Stato, sez. III, n. 6192 del 2024 e da altri precedenti conformi.
Caduto il parametro, l’ammontare del nuovo canone eccede necessariamente la quota legittima del vecchio C.O.S.A.P., con conseguente violazione del principio di invarianza. In ogni caso, colgono nel segno le censure autonome: l’art. 50 del regolamento determina la tariffa in misura forfettaria senza motivata corrispondenza con i criteri del comma 824 (durata, superficie, tipologia, finalità, zona occupata, oneri manutentivi), e l’unica corrispondenza è quella quantitativa con la tariffa C.O.S.A.P. già illegittima.
Il Collegio rileva che l’immediata applicabilità del comma 831-bis, che fissa il canone in 800,00 euro per impianto, non può essere esaminata perché avrebbe richiesto motivi aggiunti e non la sola memoria. La disposizione offre tuttavia un riferimento interpretativo del favor per la diffusione degli impianti e del contenimento degli oneri, rendendo il canone impugnato irragionevolmente elevato nel confronto con le altre tipologie di occupazione e con il canone di legge. Restano parimenti ingiustificati gli oneri per co-siting e sharing, non comportando ulteriore occupazione del suolo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione n. 525/2021, del regolamento consiliare n. 38/2021 e della delibera di Giunta n. 70/2021 nei limiti della disciplina del canone per le stazioni radio base. Spese compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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