Divieto oneri ulteriori reti comunicazione elettronica prevale su diritti SUAP (TAR Molise n. 365 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di imposizione di oneri ulteriori posto dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 (già art. 93) costituisce una preclusione assoluta e generale: le pubbliche amministrazioni non possono subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica al pagamento di importi diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Ne deriva l’illegittimità delle previsioni regolamentari che condizionano la ricevibilità dell’istanza o l’avvio dell’iter procedimentale al versamento di diritti di segreteria e istruttoria, nonché dei provvedimenti applicativi che ne impongono il pagamento. La normativa speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche prevale sulla disciplina generale e risponde alla finalità di assicurare un trattamento uniforme e non discriminatorio agli operatori. È invece estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di restituzione delle somme versate, avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune e al SAEL-SUAP della Provincia di Campobasso l’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 207/2021 per realizzare un impianto di telefonia mobile, corredandola della documentazione prescritta dalla normativa di settore e della relazione paesaggistica, stante il vincolo insistente sull’area.

Il SAEL, con nota del 26.06.2022, ha subordinato la ricevibilità della pratica al versamento dei diritti di istruttoria e segreteria previsti dall’art. 16 del Regolamento SUAP approvato con Decreto Presidenziale n. 100 del 18.09.2018, quantificati in € 500,00 dal tariffario allegato. La società ha corrisposto l’importo senza prestare acquiescenza, dichiarando espressamente di pagare al solo fine di non ritardare l’avvio del procedimento e chiedendo la restituzione. Ottenuta la conferenza di servizi ma non il rimborso, ha impugnato la norma regolamentare e la nota impositiva, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione alla restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per difetto di notifica ai controinteressati: la doglianza è generica e, comunque, dagli atti impugnati non è ricavabile alcun soggetto titolare della relativa qualifica, mancando l’elemento formale richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 1701/2017).

Nel merito il motivo è fondato. Il Collegio richiama l’indirizzo prevalente secondo cui la ratio del Codice delle comunicazioni elettroniche è quella di disciplinare un procedimento unitario, improntato a semplificazione e accelerazione, che non tollera titoli ulteriori rispetto all’autorizzazione unica (C.G.A. n. 781/2021; Cons. Stato, sez. VI, n. 5591/2022; Tar Sicilia, Catania, n. 1705/2023).

Su questa linea l’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 vieta a tutte le amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal decreto, escludendo ogni altro contributo comunque denominato; l’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016 ha chiarito che gli operatori sono soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse espressamente previste. La Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 2015, ha evidenziato come la norma miri a garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio, impedendo differenziazioni territoriali degli oneri.

Da ciò deriva l’annullamento dell’art. 16 del Regolamento e del tariffario allegato, nella parte in cui prevedono il pagamento di spese di istruttoria e diritti di segreteria per i procedimenti in esame, nonché della nota impositiva applicativa. Restano assorbite le censure ulteriori sul non aggravamento procedimentale. Il Tribunale richiama la propria precedente decisione TAR Molise n. 375/2024.

La distinta domanda di restituzione è invece inammissibile per carenza di giurisdizione: essa involge un diritto soggettivo e non rientra tra le materie devolute alla giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.; la parte potrà riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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