Convalida dell’ordine di sospensione e qualificazione dell’intervento in area parco (TAR Toscana n. 1963 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di una nuova istruttoria, convalidi ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990 una precedente ordinanza sfavorevole integrandone la motivazione costituisce autonomo provvedimento di autotutela, autonomamente impugnabile e idoneo a mantenere fermi gli effetti dell’atto convalidato ex tunc. Il regime giuridico applicabile è quello del comma 2 dell’art. 21-nonies, che richiede il rispetto di un termine ragionevole e non quello di dodici mesi del comma 1. La convalida può sanare solo vizi formali o procedurali, non l’originaria mancanza di un presupposto o di un requisito di legge. In area di parco nazionale, ove le norme tecniche di attuazione ammettano i soli interventi di manutenzione straordinaria, tale qualificazione va riconosciuta ai lavori che, rispettando muratura perimetrale e copertura dei fabbricati collabenti, non comportino aumento di volumetria o di sagoma.
Il Fatto
La società ricorrente conduce un’azienda agricola e agrituristica in un’area ricompresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e ha acquistato una porzione di terreno contigua ove insistono ex fortificazioni militari, classificati al catasto come unità collabenti (F/2). Per il recupero di tali manufatti la società ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 135 della L.R. Toscana n. 65/2014, relativa all’ex ricovero truppe.
Con ordinanza del 07.04.2023 il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione degli interventi e il ripristino delle parti eseguite, ai sensi dell’art. 145, comma 6, L.R. Toscana n. 65/2014. Il provvedimento è stato poi convalidato con l’ordinanza del 20.04.2023, adottata dopo le osservazioni endoprocedimentali della società. La ricorrente ha impugnato quest’ultima, deducendo tardività, difetto di motivazione e compatibilità dell’intervento con le NTA del piano del Parco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune, fondata sull’inoppugnabilità dell’ordinanza del 07.04.2023. Il provvedimento del 20.04.2023 è qualificato come convalida ex art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990: esso ha preso posizione sulle osservazioni della società e ha integrato la motivazione, atteggiandosi a nuovo e autonomo provvedimento, con conseguente tempestività delle censure.
Sul primo motivo, il TAR ritiene infondata la doglianza di tardività. Richiamando Cons. Stato, V, n. 7891 del 2023 e TAR Lazio, sez. III ter, n. 6874 del 2025, il Collegio afferma che la convalida è soggetta al solo termine ragionevole del comma 2 e non a quello di dodici mesi del comma 1. Nel caso concreto la SCIA era stata prorogata ex D.L. 76/2020, la documentazione integrativa era stata depositata nel giugno 2022 e le deduzioni nel marzo 2023: non si era dunque consolidato alcun affidamento meritevole di tutela.
Nel merito, il TAR accoglie il secondo motivo. È pacifico che nell’area del Parco siano ammessi i soli interventi di manutenzione straordinaria, mentre la ristrutturazione edilizia e il cambio di funzione sono possibili solo per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, ipotesi non ricorrente. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2637 del 14.03.2023, relativa al precedente progetto del 2018, il Collegio rileva la sostanziale continuità dei due interventi e l’assenza di aumenti di volumetria o sagoma, con rispetto della muratura perimetrale e della copertura, anche per il corpo C.
Quanto alla destinazione d’uso, la Corte ribadisce che il vincolo di destinazione ad attività agricola non impedisce alla proprietaria di eseguire lavori di recupero e manutenzione dei beni. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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