Previdenza complementare Forze Armate: non sussiste obbligo di istituzione in capo all’Amministrazione (TAR Abruzzo n. 391 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, l’istituzione di forme di previdenza complementare è integralmente rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995. Ne consegue che le Amministrazioni pubbliche non sono titolari di un autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia e non essendo previsti termini per l’attuazione della previdenza complementare. I singoli dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto e riflesso in relazione all’avvio ed alla conclusione dei relativi procedimenti, che appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali e agli organismi di rappresentanza. È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto dal singolo dipendente avverso l’inerzia dell’Amministrazione, oltre che infondato nel merito.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ruolo forestale, a seguito del trasferimento dal Corpo forestale dello Stato disposto dal d.lgs. n. 177/2016, avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle Amministrazioni resistenti per la mancata attivazione e conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore. Gli stessi avevano quindi proposto domanda di risarcimento del danno, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative e costituzionali, nonché la disparità di trattamento rispetto al pubblico impiego contrattualizzato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di primo grado e del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 8440/2021 e successive conformi) secondo cui i dipendenti pubblici sono titolari di un interesse “finale” e del tutto indiretto e riflesso in ordine all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67 d.P.R. n. 254/1999. Tale interesse appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali ed ai comitati centrali di rappresentanza, sicché il ricorso proposto dai singoli è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Il Collegio ha poi esaminato il merito, ritenendolo comunque infondato. L’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 prevedono che l’istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale delle Forze Armate e di Polizia possa avvenire solo mediante le procedure di negoziazione e concertazione di cui al d.lgs. n. 195/1995, con la conseguenza che non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni, né sono previsti termini per l’attuazione della disciplina. In assenza della definizione in sede sindacale, l’inerzia non è pertanto illegittima.
Con riguardo al secondo motivo, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e del divieto di discriminazione, il TAR ha rilevato che, non configurandosi un obbligo per le Amministrazioni, non è ravvisabile la lesione di un bene giuridico rientrante nella nozione di “bene” ai sensi della Convenzione europea.
Il Collegio ha infine escluso qualsivoglia rilevanza alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo n. 213/2022, depositata dalla parte ricorrente. Tale decisione, astrattamente considerata, potrebbe condurre esclusivamente all’adozione di una raccomandazione non vincolante da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi della procedura dei reclami collettivi (art. 9 Protocollo Addizionale alla Carta del 1995). Essa non è quindi idonea a fondare la prospettata questione di legittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 117 Cost. e con le disposizioni della Carta sociale europea), né tantomeno la domanda risarcitoria.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura della causa.
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Nota della Redazione
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