Revoca SCIA e sospensione ex art 100 TULPS con funzione preventiva (Cons. Stato n. 3720 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e la revoca ex art. 19 d.P.R. n. 616/1977 costituiscono misure di prevenzione e non sanzioni, volte alla tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. Esse prescindono dall’accertamento della responsabilità del gestore del locale e implicano un potere ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Gli accertamenti di polizia compiuti in loco costituiscono piena prova dei fatti verificatisi nei pressi dell’esercizio, purché sussista un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l’attività del pubblico esercizio. La misura è censurabile in sede giurisdizionale solo per macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione, restando il giudizio di proporzionalità interno al bilanciamento tra libertà economica e pubblica incolumità.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande impugnava davanti al TAR Veneto la sequela di provvedimenti adottati nei suoi confronti: le sospensioni dell’attività disposte dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS, la riduzione dell’orario di apertura, la proposta prefettizia di revoca e infine la revoca della S.C.I.A. disposta dal Sindaco. Chiedeva anche il risarcimento del danno patrimoniale.
Il TAR dichiarava cessato l’interesse alla impugnativa della revoca, per essere stata presentata da un terzo una nuova S.C.I.A. sul medesimo locale, e nel merito riteneva infondato il ricorso, ravvisando negli episodi richiamati sufficienti indici di allarme sociale. Respingeva anche la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello per infondatezza nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso di primo grado. La Sezione ha ricostruito la relazione tra l’art. 100 TULPS e il procedimento ex art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, richiamando i propri precedenti specifici (Cons. Stato, Sez. III, n. 910 del 2024; n. 1932 del 2025; n. 3422 del 2024).
Le misure in esame introducono limitazioni progressivamente più incisive dell’attività imprenditoriale, con funzione di prevenzione generale e di tutela anticipata. Esse implicano un potere discrezionale esercitabile al ricorrere di una apprezzabile situazione di rischio e di un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l’attività del pubblico esercizio. La misura non è correlata alla responsabilità del titolare, ma risponde all’esigenza obiettiva di tutelare l’incolumità della collettività.
Nel caso concreto, i controlli svolti nell’arco di circa un anno avevano consentito di identificare quindici soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, correlabili al quantitativo di sostanza rinvenuto all’interno dell’esercizio. Gli ulteriori episodi di liti e aggressioni, verificatisi all’interno o nei pressi del bar e di gravità tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, sono stati letti in sinergia con le pregresse misure sospensive. La pregressa sospensione conferma la solidità della successiva revoca, dimostrando l’inefficacia deterrente delle misure anteriori.
La Sezione ha quindi respinto il rilievo di genericità della motivazione: la qualificazione della presenza di persone pericolose può fondarsi sugli accertamenti di polizia, senza obbligo di approfondire le vicende penali dei singoli avventori, né assumendo rilievo l’identità degli stessi controlli. L’atto è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo.
Quanto al contraddittorio procedimentale, i rilievi difensivi non risultano elusi: le ragioni del mancato accoglimento si traggono dalla prevalenza degli elementi critici riportati in premessa, giudizio espressione di un potere valutativo conforme ai limiti consentiti. Il Collegio ha infine compensato le spese, in ragione dell’ampia discrezionalità esercitata e della complessità del bilanciamento tra interesse economico privato e tutela dell’ordine pubblico.
Nota della Redazione
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