Sanzione ripristinatoria su muro comune con vincolo ope legis culturale (Cons. Stato n. 3715 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura di luci praticate nel muro di condivisione tra un immobile privato e la sagrestia di una chiesa tutelata ope legis ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 integra un intervento su bene culturale eseguito senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 21, comma quarto, del D.Lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza può pertanto irrogare la sanzione ripristinatoria prevista dall’art. 160 del medesimo decreto, senza che rilevino le questioni civilistiche sulla natura del muro o sull’esistenza di una servitù. L’accertamento tecnico disposto dal giudice di primo grado, che escluda la preesistenza dell’opera, non è scalfito dalle sole dichiarazioni del tecnico di parte, né impone l’ammissione delle istanze istruttorie. La tutela pubblicistica del bene si applica a prescindere dall’accertamento della titolarità e dei rapporti dominicali tra i fondi.
Il Fatto
L’appellante è proprietaria di un immobile settecentesco nel centro storico di un comune pugliese, originariamente parte del complesso della chiesa-monastero di S. Chiara. Nel tempo il cortile e il porticato sono stati trasformati in un locale chiuso adibito a garage e deposito. La Soprintendenza ha contestato alla proprietaria di aver chiuso dall’esterno, senza titolo, due finestre della sagrestia della confinante chiesa, mediante una tompagnatura realizzata all’interno della proprietà privata. Ha quindi decretato la sanzione ripristinatoria ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004.
La proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, sostenendo che la chiusura era preesistente all’acquisto e che l’intervento si era limitato a sostituire il preesistente muro in tufo con pannelli intonacati. Il TAR, dopo una verificazione, ha respinto il ricorso. La soccombente ha proposto appello, contestando sia il potere esercitato dal Ministero sia le conclusioni del verificatore.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Il provvedimento impugnato giustifica la sanzione rilevando che la chiusura era stata eseguita sulla muratura di condivisione dell’unità immobiliare privata con la sagrestia della chiesa, alterando la luce naturale del bene culturale e compromettendone l’utilizzazione.
Quanto alla pretesa insussistenza del potere, la Sezione osserva che le finestre chiuse erano quelle della sagrestia, cioè del bene culturale. L’intervento ha quindi alterato un bene tutelato senza alcun titolo, in violazione dell’art. 21, comma quarto, del D.Lgs. n. 42/2004, che subordina a autorizzazione del soprintendente l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. L’appellante non contesta la natura comune del muro ai sensi dell’art. 880 cod. civ., che presume comune il muro divisorio tra edifici.
La Corte richiama inoltre la qualificazione già operata in sede amministrativa: la chiesa, bene immobile di ente ecclesiastico avente più di settanta anni, è tutelata per vincolo ope legis ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, anche in mancanza di verifica dell’interesse culturale ex art. 12; la sagrestia è parte di tale immobile e il muro di confine è tutelato come parte della proprietà ecclesiastica.
Da qui la conseguenza: essendo pacifico che l’intervento ha interessato un bene vincolato, la Soprintendenza è legittimamente intervenuta applicando le norme pubblicistiche di tutela. Restano irrilevanti gli argomenti civilistici sulla sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, aspetto che la stessa appellante riconosce ultroneo rispetto all’oggetto del giudizio.
Sulla preesistenza della chiusura, la Sezione conferma le valutazioni del TAR, fondate sulla verificazione: le tavole allegate all’A.E. n. 51/1988 e alla DIA n. 314/2008 riportano le due finestre come luci aperte, prive di tompagnatura, e neppure la relazione illustrativa descrive tale intervento. L’accertamento tecnico, svolto nel contraddittorio delle parti, non può essere scalfito dai rilievi basati sulle sole dichiarazioni del tecnico di parte; per la stessa ragione vanno disattese le istanze istruttorie proposte in appello. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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