Sanzioni antitrust e cumulo materiale nel rispetto della proporzionalità (Cons. Stato n. 3704 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni antitrust, l’istituto penalistico della continuazione non è direttamente applicabile e non impone all’Autorità il ricorso al cumulo giuridico: esso opera quale criterio orientativo della dosimetria. Ove l’illecito concerna mercati interconnessi e la condotta sia riguardabile come continuata a parte subiecti, l’Autorità può irrogare due distinte sanzioni secondo il cumulo materiale previsto dalla normazione secondaria, purché applichi correttivi che assicurino la proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva. Il giudice amministrativo verifica in concreto la congruità del risultato, anche nell’esercizio della giurisdizione di merito. Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento di rideterminazione esponga i criteri di dosimetria e ne faccia applicazione alla posizione specifica dell’impresa.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato due distinte intese restrittive, una nel mercato dei fogli in cartone ondulato e l’altra in quello degli imballaggi, irrogando alla società ricorrente una sanzione complessiva superiore a cinque milioni di euro per violazione dell’art. 101 del T.F.U.E.. Il primo ricorso veniva respinto dal TAR Lazio. In appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 417 del 2023, accoglieva il motivo sulla quantificazione, rilevando che il cumulo materiale, se generalmente adottabile, non risultava conforme al principio di proporzionalità nei casi in cui la condotta, incidente su mercati interconnessi, fosse riguardabile come continuata e il duplice illecito dipendesse da una circostanza estrinseca all’impresa.

In sede di rideterminazione l’Autorità irrogava due sanzioni, ciascuna pari a circa il 5% del fatturato. La società impugnava il nuovo provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Propone appello, deducendo che l’Autorità avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico e irrogare un’unica sanzione, con aumento proporzionato e non equivalente al valore della prima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. La sentenza n. 417 del 2023 non aveva prescritto l’applicazione diretta dell’art. 81, comma 2, cod. pen., ma aveva espressamente preso atto della non diretta applicabilità della continuazione in materia antitrust, limitandosi a prescrivere in chiave conformativa l’adozione, nel quadro delle Linee Guida Sanzioni, di correttivi idonei a rimodulare più mite il trattamento sanzionatorio.

Esclusa la diretta applicabilità del cumulo giuridico, all’Autorità non restava che fare applicazione dell’unico criterio previsto a livello di normazione secondaria per il concorso effettivo di illeciti, cioè il cumulo materiale. L’Autorità ha quindi correttamente irrogato due distinte sanzioni, applicando separatamente all’importo base gli abbattimenti maggiorati consentiti dal meccanismo derogatorio del punto 34 delle Linee guida. La legittimità della griglia comune per individuare il livello di coinvolgimento è confermata dai richiami a Cons. Stato, sez. VI, n. 5878 del 2025, n. 9474 del 2024 e n. 3138 del 2026.

Il risultato è un abbattimento del 50% dell’importo massimo consentito per ciascun illecito, ex art. 15, comma 1-bis, legge n. 287/1990. La somma complessiva si attesta attorno al 10% del fatturato di riferimento, entro il limite massimo previsto per la singola sanzione. Il Collegio, anche nell’esercizio dei poteri ex art. 134, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ritiene la risposta sanzionatoria proporzionata e congrua.

L’obiezione sulla stretta connessione tra le intese non convince, perché l’Autorità ha valorizzato proprio tali aspetti aumentando le riduzioni. Quanto al preteso difetto di motivazione, il provvedimento espone i criteri generali di dosimetria e ne fa applicazione alla posizione specifica, dettagliando le diverse voci di riduzione. L’appello è pertanto infondato; le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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