Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per esecuzione sostanziale del giudicato (TAR Sardegna n. 375 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato amministrativo si considera eseguito in modo sostanzialmente integrale quando l’amministrazione ha adottato tutti i provvedimenti attuativi dovuti, ancorché le procedure contabili non abbiano ancora reso materialmente disponibili le somme in favore del creditore. La cessazione della materia del contendere consegue dunque all’avvenuta esecuzione, anche tardiva, del titolo giudiziale. Le spese del giudizio di ottemperanza restano a carico dell’amministrazione, quale soccombente virtuale, e sono distratte in favore dei procuratori antistatari. La serialità della controversia e la tardività dell’adempimento orientano la liquidazione in misura contenuta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 199 del 12 aprile 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per sei anni scolastici, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi e spese. La sentenza, notificata il 15 aprile 2024, era passata in giudicato.

Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali, corrisposto il bonus e, con decreto n. 4586 del 12 marzo 2025, emesso ordine di pagamento per euro 491,11 a titolo di interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato l’effettivo stato di attuazione del titolo giudiziale. L’amministrazione ha posto in essere gli adempimenti dovuti: liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario, pagamento del bonus carta docente e emissione dell’ordine di pagamento per la differenza tra rivalutazione e interessi. Tali atti integrano l’esecuzione del giudicato.

La difesa della ricorrente ha eccepito che le somme relative agli interessi, pur oggetto di ordine di pagamento, non risultano ancora materialmente disponibili. Il Collegio ha ritenuto il rilievo non ostativo. L’ottemperanza va valutata sul piano dell’adozione dei provvedimenti attuativi, non sulla materiale erogazione, che dipende da tempi contabili interni all’amministrazione.

Su questa base il Tribunale ha qualificato l’adempimento come sostanzialmente integrale, malgrado il ritardo nelle procedure di pagamento. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con superamento della pretesa alla nomina del commissario.

Quanto alle spese, il Collegio ha posto il carico sull’amministrazione quale soccombente virtuale, avendo dato causa al giudizio con il ritardo nell’esecuzione. La liquidazione in euro 250,00 tiene conto della serialità della controversia e dell’adempimento, sia pur tardivo. Le spese sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *