Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 370 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e nomina, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’inerzia dell’amministrazione debitrice, protratta anche oltre il termine assegnato per lo spontaneo adempimento, giustifica il rimedio sostitutivo. Ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La cessazione della materia del contendere va dichiarata in relazione alle statuizioni già eseguite.

Il Fatto

Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 83 del 26 marzo 2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente ricorrente il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi, e alla rifusione delle spese legali.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempienza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro esecutivo. Dopo il deposito del ricorso, l’amministrazione aveva liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, ottemperando solo parzialmente. Era rimasto ineseguito il giudicato sul capitale e sugli interessi.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 il Tribunale aveva rinviato la decisione, assegnando un termine di 90 giorni per favorire lo spontaneo adempimento. Alla successiva udienza del 16 aprile 2025 la difesa della ricorrente riferiva che il pagamento non era stato completato. La difesa erariale si limitava a dichiarare di aver sollecitato l’esecuzione, senza indicazioni utili.

Su queste premesse il TAR ravvisa la persistente inottemperanza e accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, quale rimedio tipico dell’art. 114 cod. proc. amm. L’inerzia dell’amministrazione, nonostante il termine concessole, integra il presupposto del rimedio sostitutivo.

Il commissario viene individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.

Quanto alle spese legali già corrisposte, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere; per il resto accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e tenuto conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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