Porto d’armi, la revoca non può fondarsi solo su episodi risalenti (TAR Lombardia n. 140 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, l’Amministrazione che esamina l’istanza del privato deve svolgere un’istruttoria congrua e adeguata, della quale deve dar conto in motivazione, così da pervenire a una valutazione complessiva del soggetto che tenga conto anche del percorso di vita successivo agli eventuali episodi ostativi, specie quando questi siano risalenti nel tempo. Il giudizio di completa affidabilità nel buon uso delle armi deve fondarsi su elementi fattuali attuali, idonei a giustificare la prognosi sfavorevole sul non abuso delle armi. L’Amministrazione non può effettuare un rinvio acritico ai fatti pregressi, ma deve spiegare le ragioni per cui le sopravvenienze allegate dal richiedente risultino inidonee a modificare l’originario giudizio di inaffidabilità. Il mancato assolvimento di tale onere integra difetto di istruttoria e di motivazione e comporta l’annullamento del diniego, nei limiti del riesame.
Il Fatto
Nel 2009 il Questore aveva revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia, a seguito di fatti che avevano condotto al suo ricovero presso un ospedale psichiatrico. Nel 2017 una nuova istanza di rilascio era stata rigettata dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, rimasta senza riscontro.
Nel 2021 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di licenza per uso tiro a volo. La Questura ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi e, valutate le osservazioni del richiedente, ha respinto l’istanza con provvedimento del 3.05.2021. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR, contestando con tre motivi, esaminati congiuntamente, la mancata considerazione delle circostanze successive agli episodi del 2007-2009.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. Il richiamo ai principi consolidati in materia impone all’Amministrazione una valutazione complessiva del soggetto, che tenga conto del percorso di vita successivo agli episodi ostativi, soprattutto quando questi siano risalenti nel tempo, come nel caso esaminato.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio di completa affidabilità nel buon uso delle armi, richiesto dall’art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931, deve fondarsi su elementi fattuali attuali, tali da giustificare la prognosi sfavorevole sul non abuso delle armi. L’Amministrazione non può dare per acquisito uno stato di tensione senza spiegare perché esso permanga nonostante le sopravvenienze allegate, né può effettuare un rinvio acritico ai fatti anteriori.
Nel caso di specie la Questura non ha correttamente esercitato il potere discrezionale: si è limitata a richiamare gli episodi del 2007-2009 che avevano giustificato la revoca, senza svolgere un’adeguata istruttoria sul successivo periodo di dodici anni e senza dare conto delle ragioni per cui le sopravvenienze allegate dal ricorrente risultassero inidonee a modificare l’originario giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della motivazione, ai fini di un riesame dell’istanza, fermo restando il potere della Questura di adottare, all’esito di una completa istruttoria, i provvedimenti ritenuti più opportuni. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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