Proroga VIA-AIA, onere della prova del mutamento ambientale sulla Pubblica Amministrazione (TAR Sicilia n. 3761 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga di un provvedimento di compatibilità ambientale non richiede la riedizione dell’iter procedimentale né una nuova valutazione dell’interesse pubblico, dovendosi distinguere la proroga dalla rinnovazione. L’Amministrazione deve limitarsi a verificare che il ritardo non sia imputabile al proponente per circostanze imprevedibili e che non siano intervenute modifiche sostanziali del contesto ambientale ostative alla proroga, ai sensi dell’art. 25, secondo e quinto comma, del decreto legislativo n. 152/2006. L’onere della prova del mutamento ambientale incombe sulla Pubblica Amministrazione, che non può traslarlo sull’interessato. Anche in sede di proroga deve essere assicurato il contraddittorio procedimentale, con richiesta di integrazioni documentali ove necessarie e con valutazione dei contributi conducenti della parte privata. Il riferimento a disciplina sopravvenuta, come il decreto ministeriale n. 39/2019 e le linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza, è errato quando oggetto dell’istanza sia la sola proroga di un giudizio di compatibilità già espresso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2015 un provvedimento ministeriale di valutazione di impatto ambientale, in scadenza nel maggio 2020. Prima della scadenza ha chiesto la proroga, rappresentando che il ritardo derivava dalla pendenza di un giudizio amministrativo promosso contro il medesimo decreto. Il Ministero ha dapprima comunicato l’insussistenza di motivi ostativi, chiedendo documentazione idonea a dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali. La società ha prodotto una relazione tecnica e ulteriori approfondimenti.

Il procedimento si è concluso nel 2023 con il rigetto dell’istanza, fondato sul parere negativo della Commissione Tecnica, che aveva valorizzato pretese carenze documentali su re-iniezione, dismissione del sito e impatti sui siti della Rete Natura 2000. La società ha impugnato il provvedimento di rigetto, il parere e la nota del Ministero della Cultura davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le affermazioni del TAR Lazio, sede di Roma, III, n. 11075 del 2023 e del Consiglio di Stato, IV, n. 6428 del 2024, condividendone l’impostazione. La proroga costituisce una semplice modificazione del termine di durata del rapporto e non presuppone la sopravvenuta inefficacia del provvedimento originario. Un nuovo scrutinio sui presupposti del parere favorevole è ammesso solo in caso di rinnovazione, oppure quando sia intervenuto un mutamento dei luoghi, come previsto dall’art. 25, quinto comma, del decreto legislativo n. 152/2006.

Ne deriva che l’Amministrazione deve verificare due soli aspetti: se il mancato rispetto del termine sia dipeso da circostanze imprevedibili ed estranee alla volontà del proponente, e se siano intervenute modifiche sostanziali del quadro ambientale. L’onere della prova di tale mutamento incombe sull’Amministrazione, che deve individuare compiutamente gli aspetti di cambiamento, introdurli nel procedimento e valutarli nel contraddittorio con la ricorrente.

Su questa base il Tribunale ritiene fondata la censura relativa all’erroneo riferimento alla disciplina sopravvenuta, cioè al decreto ministeriale n. 39/2019 e alle linee guida del 2019. È parimenti fondata la contestazione sull’assenza di autorizzazione alle operazioni di re-iniezione nel pozzo: dagli atti risultano l’autorizzazione ministeriale provvisoria n. 5228 del 1987 e quella definitiva n. 6664 del 1990.

Il Collegio censura il difetto di istruttoria e di motivazione. L’Amministrazione non ha chiarito le ragioni per cui le condizioni ambientali sarebbero mutate, limitandosi a ipotesi sulle conseguenze delle re-iniezioni e ignorando gli apporti tecnici della società. Anche in sede di proroga deve essere garantito il contraddittorio procedimentale, con richiesta di integrazioni ove obiettivamente necessarie e con valutazione dei contributi conducenti.

Il ricorso è quindi accolto quanto al provvedimento di rigetto, con annullamento e obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente previa effettiva interlocuzione. È invece inammissibile l’impugnazione del parere della Commissione Tecnica e della nota ministeriale, atti di natura endoprocedimentale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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