Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 3179 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito e della limitata attività processuale svolta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di concessione demaniale marittima per la costruzione e gestione di un approdo turistico nel porto grande di Siracusa. Dopo l’approvazione del progetto preliminare e il deposito di quello definitivo, la Soprintendenza competente esprimeva sul progetto definitivo un parere fortemente critico, con prescrizioni e rilievi di incompatibilità.
Dopo un articolato contenzioso, definito con l’accoglimento dell’impugnativa e con l’ordine di riedizione della valutazione, la conferenza dei servizi veniva nuovamente convocata e la Soprintendenza depositava una nota con cui ribadiva profili di non ammissibilità e di incompatibilità del progetto. Avverso tale atto la società proponeva il ricorso ora in esame.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione resistente eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di atto endoprocedimentale, e in subordine l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale su una rielaborazione progettuale. In vista dell’udienza la ricorrente chiedeva il rinvio della trattazione; all’udienza telematica dichiarava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio muove dal carattere dispositivo del processo amministrativo e dal principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, richiamando Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915. La parte può dunque dichiarare di rinunciare o di aver perduto ogni interesse per la decisione.
Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo l’orientamento richiamato (TAR Catania, sez. III, 22/01/2024, n. 271; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30/07/2021, n. 2587; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 22/12/2020, n. 13913).
In ragione di quanto richiesto, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell’esito in rito e della limitata attività processuale svolta.
Nota della Redazione
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