Concessione di coltivazione: la VIA non può neutralizzare il titolo fatto salvo (TAR Sicilia n. 3760 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare entro le dodici miglia dalla costa, posto dall’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152/2006, non preclude l’espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ai pozzi ulteriori ricompresi in una concessione di coltivazione già rilasciata e fatta salva dalla norma. Diversamente opinando, il titolo abilitativo risulterebbe salvato in astratto e neutralizzato in concreto, con sacrificio dell’affidamento del concessionario. La deroga normativa tutela il legittimo interesse strumentale del titolare a veder scrutinata la domanda di compatibilità ambientale, senza che la procedura accessoria possa essere trattata come autonoma attività vietata.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare, insieme ad altro operatore, di una concessione di coltivazione di idrocarburi in mare e gestisce una piattaforma petrolifera. Il programma dei lavori prevedeva lo sviluppo del campo mediante una piattaforma satellite e dodici nuovi pozzi. Con un primo decreto la competente amministrazione aveva espresso parere di compatibilità ambientale, con prescrizioni, per la piattaforma e per quattro pozzi.

Per gli altri otto pozzi la società ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale. L’amministrazione ha invece espresso valutazione negativa, sul presupposto che il divieto delle dodici miglia precludesse l’assentimento, non considerando titolo abilitativo il decreto di VIA già adottato. La società ha impugnato il provvedimento di diniego e i pareri istruttori, lamentando l’erronea lettura della norma, il difetto di istruttoria e la violazione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della difesa erariale: l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo in casi eccezionali, la documentazione evocata non risulta depositata e la causa è matura per la decisione.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo e ritiene non conducente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2017. Quella pronuncia, affermando che il riferimento normativo riguarda le sole concessioni di coltivazione, intendeva escludere dalla salvezza i titoli che avevano consentito soltanto la preliminare prospezione e ricerca. La ricorrente è invece titolare proprio di una concessione di coltivazione, dunque di un titolo espressamente fatto salvo.

Il passaggio centrale è la coerenza sistematica: se fosse precluso l’espletamento della valutazione ambientale sui pozzi compresi nella concessione, il titolo salvato dalla norma risulterebbe neutralizzato in concreto. L’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152/2006 introduce una deroga in favore di una posizione giuridica meritevole di particolare affidamento, anche in ragione dei costi e delle attività necessari al conseguimento del titolo. La norma vieta le attività di ricerca, prospezione e coltivazione, ma salvaguarda anche l’effetto strumentale del titolo, cioè l’interesse del concessionario allo scrutinio della domanda sui pozzi ulteriori.

Il Collegio giudica non pienamente conferenti le decisioni del TAR Lazio n. 11075 del 2023 e del Cons. Stato n. 6428 del 2024, riferite alla diversa ipotesi di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale, e il parere del Consiglio di Stato n. 282 del 2012, che ragiona di iniziative e interventi, non di titoli.

Accertata l’illegittimità del diniego sul piano giuridico, la Sezione rileva un ulteriore vizio: l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire gli aspetti tecnici avvalendosi dei poteri degli artt. 23, comma 3, e 24, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, acquisendo integrazioni documentali e valutando la possibilità di dettare prescrizioni. Le censure sulla caratterizzazione dei mammiferi marini, sulla specie Caretta Caretta e sul sito di svernamento della balenottera non sono pretestuose. Il ricorso è quindi accolto quanto al decreto ministeriale, con annullamento, e inammissibile quanto ai pareri, privi di contenuto provvedimentale. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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