Responsabilità per contaminazione ambientale e obbligo solidale di bonifica (Cons. Stato n. 3779 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta attiva o omissiva e l’evento di superamento deve essere condotto in maniera rigorosa, ma non richiede la prova diretta del rapporto eziologico, potendosi fondare anche su presunzioni semplici o elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il criterio applicabile è quello del più probabile che non, per cui il nesso ipotizzato dall’autorità deve risultare più probabile della sua negazione, secondo la nozione di causa elaborata dalla Corte di Giustizia UE in termini di aumento del rischio. L’autorità competente può presumere il nesso in presenza di indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra sostanze ritrovate e componenti impiegati, e il soggetto individuato non può limitarsi a prospettare genericamente la responsabilità di terzi. Quando non è possibile distinguere gli effetti delle singole condotte, l’ordine di bonifica può essere emesso in via solidale nei confronti di tutti i responsabili, con eventuale azione di rivalsa nelle successive fasi.

Il Fatto

Due società si sono avvicendate nella gestione di un impianto industriale per la produzione di prodotti chimici. La prima lo ha posseduto dal 1985 al 2007, la seconda lo ha acquistato nel 2007.

Nel 2009 la società acquirente ha comunicato alle amministrazioni competenti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per idrocarburi, dichiarando i superamenti potenzialmente correlabili alle attività proprie e a quelle delle società precedentemente attive. All’esito della caratterizzazione, la Città Metropolitana ha individuato entrambe le società quali responsabili e le ha diffidate, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, ad avviare le procedure di bonifica. Il TAR ha respinto i ricorsi e compensato le spese. Entrambe le società hanno appellato, la seconda in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, che impone alla provincia di svolgere le opportune indagini per identificare il responsabile dell’evento di superamento. Richiamata la giurisprudenza sul principio “chi inquina paga”, il Consiglio ribadisce che l’accertamento deve essere rigoroso, ma può avvalersi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Il criterio è quello del più probabile che non, già affermato dalle Sezioni Unite n. 10 del 2019 e confermato dalla Sez. IV n. 172 del 2021. La Corte di Giustizia UE ha elaborato una nozione di causa in termini di aumento del rischio: bastano indizi plausibili, come la vicinanza dell’impianto e la corrispondenza tra sostanze inquinanti e componenti impiegati. Il soggetto individuato non può limitarsi a ventilare il dubbio circa una responsabilità di terzi, ma deve provare con analiticità la reale dinamica degli avvenimenti.

Quanto alle censure sulla responsabilità per le sorgenti S2 e S3, il Consiglio ritiene infondata la deduzione secondo cui l’addebito si baserebbe su mere ipotesi astratte. Le sostanze rinvenute presentano la capacità di migrare in tutte le direzioni rispetto alla sorgente primaria, e il mancato uso del parco serbatoi in area S2 non esclude il contributo della società per mezzo delle altre sorgenti. Non è dirimente la consulenza tecnica del procedimento civile, poiché quella perizia aveva a oggetto il solo inquinamento del settore S2 e un diverso obiettivo accertativo.

Quanto alla sorgente S1, è provato che la società ha utilizzato la conduttura nei pressi della contaminazione, ha impiegato nei processi i materiali inquinanti e ha essa stessa ammesso la potenziale correlazione dei superamenti alle proprie attività. Tali elementi sono sufficienti a fondare la responsabilità.

Respinto l’appello principale, il Consiglio rigetta anche quello incidentale della prima società. Le circostanze dedotte non sono univoche ai fini dell’esclusiva responsabilità dell’altra: l’inerzia e il ritardo, quand’anche fondati, inciderebbero sul riparto delle quote, non elidendo la corresponsabilità. Non potendo attribuire le singole quote, l’ordine di bonifica è legittimo in via solidale, ferma restando l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006. Entrambi gli appelli sono respinti, con condanna in solido alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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