Contoterzista detentore degli effluenti e obblighi di comunicazione agronomica (TAR Emilia-Romagna n. 377 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che esegue materialmente l’utilizzazione agronomica di effluenti o digestato su terreni non riconducibili al committente assume la qualifica di detentore ai sensi della disciplina nazionale e regionale, con i conseguenti oneri comunicativi. La qualifica di mero contoterzista non esonera dall’obbligo di dimostrare il titolo in forza del quale lo spandimento è avvenuto. Ove non risulti che l’attività sia stata svolta per conto terzi sui fondi indicati dal committente, l’amministrazione qualifica correttamente l’esecutore come detentore. Il provvedimento di diffida che dia conto delle ragioni giustificative e risponda alle contestazioni procedimentali è motivato, non occorrendo confutazione analitica di ogni argomento.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la diffida con cui ARPAE le ha contestato l’utilizzazione agronomica di digestato su terreni non inseriti nelle comunicazioni di spandimento, invitandola a conformarsi alle prescrizioni normative. La ricorrente ha dedotto di aver operato quale contoterzista su incarico di altra società agricola, alla quale sola sarebbero imputabili l’omessa comunicazione delle particelle e le irregolarità documentali.

Ha inoltre censurato il provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’amministrazione preso posizione sulle osservazioni procedimentali e avendo fondato la diffida su riscontri documentali contestati. L’Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato la tardività della memoria difensiva depositata dall’Agenzia e ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi, muovendo dalla ricostruzione istruttoria posta a base della diffida.

Dalla documentazione acquisita risultava che il trasporto e lo spandimento erano stati effettuati dalla cooperativa ricorrente su appezzamenti catastalmente diversi da quelli indicati nel documento di trasporto. Gli appezzamenti richiamati nel DDT erano presenti nel Piano di Utilizzazione Agronomica del committente, ma non corrispondevano al fondo effettivamente interessato dallo spandimento, che non compariva in alcuna delle comunicazioni rese dalle ditte coinvolte.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che la censura relativa all’insussistenza di un obbligo comunicativo in capo al mero contoterzista, quand’anche fondata in astratto, non consentisse l’accoglimento. In concreto, rispetto al terreno effettivamente utilizzato, non risultava il titolo in forza del quale la ricorrente aveva proceduto allo spandimento, né che essa avesse operato quale contoterzista. ARPAE ha quindi correttamente qualificato la società come detentore degli effluenti.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 112, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, l’art. 3, comma 1, legge n. 574/1996, l’art. 8 legge reg. Emilia-Romagna n. 4/2007 e il Regolamento regionale n. 3/2017, in particolare gli artt. 23, 24, 40 e 41, che coinvolgono anche i meri utilizzatori e pongono a carico del detentore l’obbligo di comunicazione almeno trenta giorni prima dell’avvio delle attività.

Ha escluso il difetto di motivazione, avendo l’Agenzia dato conto delle ragioni del provvedimento e risposto alle contestazioni, senza necessità di analitica confutazione di tutti gli argomenti, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7933 del 2024. Ha parimenti escluso il difetto di istruttoria, risultando la diffida fondata su riscontri non superati da elementi contrari. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *