Divieto prefettizio di detenere armi: discrezionalità e prognosi di non abuso (TAR Emilia-Romagna n. 373 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere della Prefettura di vietare la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS è connotato da amplissima discrezionalità, giustificata dal fatto che al cittadino è normalmente precluso l’uso delle armi, salvo autorizzazione fondata su una valutazione di affidabilità. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della logicità e ragionevolezza, dell’onere motivazionale e del travisamento dei fatti, mentre l’apprezzamento sulla prognosi di non abuso sfugge al merito amministrativo. La valutazione prognostica circa il pericolo per l’incolumità privata e pubblica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di raggiungere la certezza propria dell’accertamento penale. Ne consegue che l’archiviazione del procedimento penale e l’assoluzione per particolare tenuità del fatto non impediscono, di per sé, l’adozione o il mantenimento del divieto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui il Prefetto di Ravenna, il 13 luglio 2021, gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 TULPS. L’atto traeva origine da una chiamata alle forze di polizia in un contesto di conflittualità familiare, nel corso della quale il ricorrente aveva consegnato spontaneamente una scacciacani e alcune munizioni.
Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la Prefettura non aveva valorizzato adeguatamente le osservazioni prodotte: la discussione coniugale era stata ricondotta a una mera lite, il procedimento penale per violazione di domicilio, invasione di terreni e appropriazione indebita era stato archiviato e la scacciacani era stata qualificata come strumento immodificabile. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente depositava la sentenza di assoluzione per il possesso della scacciacani e di alcune munizioni non denunciate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il vizio di partecipazione procedimentale. Il provvedimento impugnato consente di desumere che la Prefettura ha effettivamente valutato le osservazioni dell’interessato, pur addivenendo a un esito diverso da quello sperato. La doglianza sull’art. 10-bis è quindi smentita dal tenore dell’atto.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la fisionomia del potere prefettizio. La disciplina attribuisce all’Amministrazione una discrezionalità amplissima, correlata alla natura cautelare e preventiva dell’intervento a tutela della privata e pubblica incolumità. L’apprezzamento sulla prognosi di non abuso delle armi può essere contestato solo per illogicità e travisamento dei fatti, non per il merito dell’apprezzamento amministrativo, come già affermato dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, sent. n. 1137/2024.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza costante, tra cui il TAR Lazio, Roma, sentenza n. 4439/2025: la valutazione prognostica prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Essa si conduce secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del “più probabile che non”, come precisato dal TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sent. n. 22384/2024.
Su questa base la Prefettura ha legittimamente ritenuto insufficienti sia l’archiviazione dei reati di violazione di domicilio, invasione di terreni e appropriazione indebita, sia l’assoluzione dalle imputazioni relative alla detenzione abusiva di una scacciacani non acquistabile in Italia e di alcune munizioni. Il giudice penale aveva espressamente ravvisato, sotto il profilo giuridico, il reato di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, e l’assoluzione era intervenuta solo per la particolare tenuità del fatto. Il ragionamento prefettizio, che ha valutato la condotta del ricorrente — il quale ha egli stesso riconosciuto il ricorrere di accesi conflitti in famiglia — come sintomatica di un’indole che non assicura sufficiente garanzia di un non abuso delle armi, appare immune dai vizi dedotti.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.