Sospensione dal servizio per inadempimento obbligo vaccinale nel personale Polizia di Stato (TAR Sardegna n. 24 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta nei confronti del dipendente della Polizia di Stato che non ottemperi all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 attribuisce l’accertamento dell’inadempimento ai responsabili degli uffici e non al medico competente, potendo la norma primaria sul medico competente essere derogata da altra norma primaria successiva. La previsione dell’obbligo vaccinale, in luogo del più mite obbligo di tampone, non è irragionevole né sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili e realizza un contemperamento non irragionevole tra libertà di cura e interesse collettivo. L’obbligo consegue alla mera appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore e prescinde dall’effettivo svolgimento del servizio, non assumendo rilievo l’assenza per congedo. Al lavoratore sospeso non è dovuto neppure l’assegno alimentare, trattandosi di scelta libera e rivedibile.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso un Centro di Addestramento e Istruzione Professionale, veniva raggiunto dall’invito a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione ovvero l’attestazione di omissione o differimento. Dopo aver prenotato la somministrazione, comunicava di non aver potuto adempiere per mancanza della prescrizione medica, invocando l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Accertato l’inadempimento, il Direttore del Centro disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza retribuzione né altri emolumenti, fino al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre sei mesi. Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Nella pendenza del giudizio veniva reintegrato in servizio dal 25 marzo 2022, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 24/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale. Le circolari non sono fonti del diritto, non vanno impugnate a pena di inammissibilità e non vincolano gli uffici periferici; trova quindi applicazione il foro speciale del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a.

Venuta meno la sospensione per la modifica normativa, la domanda caducatoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, residuando l’interesse all’accertamento dell’illegittimità in funzione della pretesa risarcitoria. Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la disciplina sul medico competente ha valore di norma primaria e può essere derogata dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che assegna i compiti di accertamento ai responsabili degli uffici.

Le censure di illegittimità costituzionale sono superate dalla Corte costituzionale n. 15 del 2023, che ha escluso l’irragionevolezza della scelta di imporre la vaccinazione anziché il tampone, e dalla Corte costituzionale n. 14 del 2023, che ha escluso il contrasto con il diritto dell’Unione e con la CEDU, richiamando la sentenza della Grande Camera dell’8 aprile 2021. Il regime differenziato tra vaccinati e non vaccinati non è irragionevole, e l’obbligo rafforzato per le categorie esposte si giustifica con i doveri di protezione e solidarietà.

Quanto all’assenza dal servizio, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato n. 8329 del 2023: l’obbligo consegue alla sola appartenenza alla categoria e non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio, con deroghe solo nelle ipotesi documentate di pericolo per la salute. Nella specie il ricorrente era in congedo ordinario e non aveva esibito alcuna certificazione medica.

È infine infondata la doglianza sull’assegno alimentare: le sentenze n. 15 del 2023 e n. 188 del 2024 hanno escluso l’illegittimità delle disposizioni che ne prevedono la non erogazione, poiché la sospensione costituisce adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma contrattuale. Le doglienze introdotte con la memoria non notificata sono inammissibili quali mutatio libelli. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e per il resto respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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