Onere di collaborazione del privato e legittimità dell’ordine di ripristino dell’area boscata (TAR Emilia-Romagna n. 378 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 vincolano non solo la Pubblica Amministrazione verso il privato, ma anche il privato verso la Pubblica Amministrazione. Quando il controllo sulla situazione di fatto — permanenza del bosco e potenzialità di rimboschimento — non rientra nella disponibilità diretta dell’Amministrazione, perché il terreno è privato, il proprietario è tenuto, in termini di onere, a coinvolgere preventivamente l’ente per verificare, se possibile in contraddittorio, la permanenza dei presupposti che giustificano la qualificazione di “bosco”. La radicale sostituzione della destinazione forestale senza previo contraddittorio integra violazione delle prescrizioni autorizzative e dei suddetti principi. Ne consegue la legittimità del provvedimento di sospensione delle lavorazioni e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, anche là dove il contenuto prescrittivo resti indeterminato sul piano esecutivo, poiché tale indeterminatezza è conseguenza imputabile al privato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni siti nel Comune di Monte San Pietro, ha impugnato l’ordinanza con cui l’ente locale gli ha intimato la sospensione delle lavorazioni e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi di un’area boscata, a proprie spese. L’intervento contestato consisteva nella sostituzione della destinazione forestale dell’area con la piantumazione di un vigneto.

Il ricorrente ha dedotto che, prima dei lavori, l’area ospitava solo flora infestante in degrado; ha contestato la qualificazione boschiva e l’omesso accertamento della possibilità di rinnovazione spontanea; ha sostenuto la sanabilità dell’abuso paesaggistico ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. In via cautelare il TAR aveva sospeso gli effetti del provvedimento per il solo periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo decisivo: il ricorrente non ha impugnato il nulla osta rilasciato dall’Unione dei Comuni, che pure autorizzava l’abbattimento delle piante disseccate subordinandolo a precise condizioni. Tra queste, l’obbligo di conservare le piante sane, di favorire il rinnovamento naturale dell’area, di mantenere la classificazione “forestale” e di ottenere preventiva autorizzazione per qualsiasi utilizzo diverso.

Da tale atto il giudice ricava che l’Amministrazione si era già pronunciata sull’esistenza del bosco e aveva imposto al privato comportamenti “proattivi”. Diventa quindi irrilevante verificare in giudizio l’effettiva sussistenza del bosco al momento dei lavori, né è censurabile l’ente per non averlo accertato prima.

È dirimente, invece, che il ricorrente abbia proceduto ai lavori senza richiedere l’autorizzazione impostagli nel 2016 e senza consultare gli enti competenti per verificare l’eventuale perdita delle caratteristiche forestali. Entrano in gioco i principi di collaborazione e buona fede dell’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che operano in chiave bidirezionale.

Poiché il controllo sulla situazione di fatto non è nella disponibilità dell’Amministrazione, il privato deve ritenersi titolare di un onere di coinvolgimento preventivo dell’ente, per una verifica in contraddittorio sulla permanenza dei presupposti della qualificazione. La condotta del ricorrente ha violato tanto le prescrizioni del 2016 quanto tali principi.

Ne deriva la legittimità del provvedimento, fatti salvi gli esiti dell’istanza di sanatoria ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004. Quanto alla prescrizione di ripristino, l’Amministrazione non ha imposto la piantumazione di specie determinate, ma il ritorno allo status quo ante: l’eventuale indeterminatezza esecutiva è conseguenza dell’omessa collaborazione del privato, che non può non sopportarne le conseguenze. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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