Revisione enti locali: incompatibilità del revisore con incarichi alla società affidataria (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 37 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La carica di componente dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è incompatibile con la posizione di amministratore con rappresentanza legale di una società legata all’ente da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ai sensi del combinato disposto dell’art. 236 TUEL e dell’art. 2399, comma primo, lett. c), cod. civ.. Il carattere stabile e continuativo del rapporto di consulenza costituisce di per sé, per valutazione predeterminata del legislatore, condizione di incompatibilità, senza che il relativo effetto sia subordinato all’accertamento in concreto della compromissione dell’indipendenza e, in particolare, della sola indipendenza finanziaria. Lo schermo societario non elide il vizio, poiché il controllo va riferito anche alle prestazioni rese da altro soggetto dello studio o della società cui il revisore appartiene. L’assenza del requisito di indipendenza rende inutile l’intera attività di revisione e determina il venir meno del sinallagma tra prestazione e retribuzione, con conseguente danno erariale corrispondente ai compensi erogati.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il presidente del collegio dei revisori dei conti di una provincia e il responsabile del servizio finanziario dell’ente, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’amministrazione, di euro 121.195,35, da ripartire in parti uguali, oltre interessi e rivalutazione. Al primo si contesta di aver assunto e svolto l’incarico per i trienni 2018-2021 e 2021-2024 nonostante le qualità di socio, vicepresidente e rappresentante legale di una società di consulenza affidataria di plurimi servizi fiscali e di gestione del personale dell’ente. Al secondo si contesta di aver emesso i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di nomina senza rilevare la situazione di incompatibilità.

I convenuti si sono costituiti deducendo l’insussistenza dell’incompatibilità, l’assenza di colpa grave, la mancata prova del danno e, in subordine, l’operatività della compensatio lucri cum damno. Il collegio ha respinto l’istanza istruttoria e ha trattenuto la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la fattispecie alla luce dell’art. 236 TUEL, che richiama la disciplina dei sindaci di società per azioni e vieta ai revisori di assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale. Le relazioni negoziali tra la provincia e la società di cui il professionista era amministratore, perdurate per l’intero arco del mandato, integrano quel rapporto continuativo che la norma considera di per sé ostativo. Ne deriva un concreto rischio di auto-riesame, poiché i servizi fiscali affidati rientravano tra i profili soggetti alla vigilanza dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma primo, lett. c), TUEL.

Sono respinte le tesi difensive fondate sull’assenza di dipendenza finanziaria. Le pronunce di legittimità richiamate — Cass. civ. sez. I n. 7902/2013, n. 9392/2015, n. 11554/2008 e n. 19235/2008 — non circoscrivono il giudizio alla sola indipendenza economica. Il dato letterale e il divieto incondizionato del terzo comma dell’art. 236 TUEL confermano la valutazione predeterminata del legislatore. Anche le norme di comportamento dei dottori commercialisti e la Raccomandazione 2002/590/CE assumono rilievo e collocano tra gli indici di rischio la natura continuativa del rapporto e l’interferenza con la funzione di controllo.

È irrilevante l’autonomia soggettiva della società affidataria. Ammettere il contrario consentirebbe di eludere la norma mediante uno schermo societario. La posizione di vicepresidente e rappresentante legale, inoltre, non è neutralizzata dalla composizione collegiale dell’organo di gestione né dall’assenza di compiti operativi, non essendo applicabile la c.d. prova di resistenza.

Quanto all’elemento soggettivo, il collegio ravvisa un’inescusabile negligenza. Il revisore ha attestato il falso nelle dichiarazioni sostitutive e ha omesso ogni comunicazione sulla propria carica sociale, partecipando inoltre alla seduta convocata proprio sulla sua incompatibilità in violazione dell’art. 6-bis legge n. 241/1990. Per il responsabile finanziario la colpa è lieve fino al febbraio 2019, mentre diventa grave dopo il nuovo affidamento, che rendeva la situazione evidente per tabulas.

Il danno è liquidato nei compensi erogati, privi di causa giustificativa per difetto del requisito di indipendenza. La compensatio è esclusa, operando la decadenza di diritto e non essendo configurabile alcuna utilitas. L’applicazione dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, per la cui questione di costituzionalità pende giudizio, è riservata a separato provvedimento: il collegio decide sui fatti anteriori al 17 luglio 2020 e condanna il revisore a euro 50.660,77 e il dirigente a euro 40.088,81.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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