Revoca tacita del revisore e insussistenza del vincolo fiduciario (TAR Lazio n. 418 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il revisore dei conti di un’azienda speciale comunale è titolare di un munus publicum e non di un incarico professionale di natura privatistica: l’atto di nomina e il suo ritiro sono espressione di poteri autoritativi e la cognizione delle relative controversie spetta al giudice amministrativo. La revoca dell’incarico è ammessa solo per inadempienza, ai sensi dell’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, non essendo configurabile un vincolo fiduciario permanente tra revisore e organo politico che lo ha nominato. La cessazione del mandato del sindaco non determina pertanto la decadenza del revisore, e l’avviso pubblico che indice una nuova selezione per la medesima figura integra una revoca tacita illegittima.

Il Fatto

La ricorrente era stata nominata revisore dei conti dell’azienda speciale comunale con decreto sindacale, con incarico fino al 31 maggio 2024. A seguito della cessazione del mandato del sindaco e della nomina del commissario prefettizio, il dirigente competente ha indetto un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina, tra l’altro, di un revisore dei conti.

La ricorrente ha presentato istanze di annullamento in autotutela, sostenendo che il revisore non è organo di indirizzo politico ma svolge funzioni di vigilanza e controllo in posizione di indipendenza. L’amministrazione ha risposto con una nota che ribadiva la legittimità del proprio operato. La ricorrente ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale limitatamente alla figura del revisore, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione e sostenendo la natura fiduciaria della nomina. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’avviso impugnato, avviando la selezione per l’unico posto disponibile, disponeva tacitamente la revoca dell’incarico in corso. Si tratta di un provvedimento di secondo grado, espressione di potere discrezionale e autoritativo, rispetto al quale sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio qualifica l’incarico come conferimento di un munus publicum: l’amministrazione può intervenire solo con poteri di autotutela pubblicistica.

Nel merito il ricorso è fondato. Il revisore dei conti dell’azienda speciale sorveglia la corretta spendita di denaro pubblico e deve operare in posizione di neutralità e imparzialità. Il Collegio richiama i principi sull’indipendenza del revisore elaborati dalla Consob e la Direttiva 2006/43/CE, che ammette revoca e dimissioni solo per giusta causa. Gli stessi principi sono immanenti nell’ordinamento: l’art. 2399 cod. civ. e l’art. 2400 cod. civ. prevedono la revocabilità dei sindaci solo per giusta causa.

La disciplina degli enti locali è coerente con tale impostazione: l’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il revisore è revocabile solo per inadempienza. La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, sez. VI, n. 3915/2008 e Cons. Stato, sez. V, n. 677/2017 — afferma il principio per cui è escluso il collegamento fiduciario tra organo che elegge e organo eletto una volta perfezionata la nomina.

Il Collegio ritiene tali principi applicabili alla fattispecie e annulla la revoca tacita. La dedotta fiduciarietà della nomina non rileva: essa si esaurisce nel momento di individuazione del soggetto idoneo e non permane nello svolgimento concreto e obiettivo della funzione. L’avviso pubblico è quindi annullato nella parte relativa alla nomina del revisore, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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