Accesso endoprocedimentale e inerzia: improcedibilità e irricevibilità per tardività (TAR Sicilia n. 380 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia comunque adottato una determinazione espressa, anche di segno negativo, che il privato abbia autonomamente impugnato. La richiesta di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza satisfattiva o comunque idonea a privare di interesse la domanda, e non può essere accolta quando la stessa si risolva in una pronuncia di segno sfavorevole al ricorrente. La domanda di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. è irricevibile se il ricorso è notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto, calcolato al netto della sospensione feriale.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo avanti il TAR Sicilia chiedendo, da un lato, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima, con condanna a provvedere e nomina di un commissario ad acta; dall’altro, l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione istruttoria, tra cui una relazione tecnica, ex art. 116 c.p.a., con conseguente condanna all’ostensione.
L’Amministrazione si è costituita affermando di aver già definito il procedimento con provvedimento di archiviazione e di aver negato l’accesso qualificando la relazione come atto endoprocedimentale. La ricorrente, preso atto dell’esito negativo, ha insistito per la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese secondo soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto il rito applicabile: il ricorso cumulativo può essere definito con il rito camerale, poiché entrambe le domande sono soggette all’art. 87, co. 2, c.p.a., mentre il rito ordinario ex art. 32, co. 1, c.p.a. è previsto solo per domande con riti diversi.
Nel merito, la domanda ex art. 117 c.p.a. non consente l’accoglimento della richiesta di cessazione della materia del contendere: l’Amministrazione ha adottato una determinazione di segno negativo, peraltro impugnata in autonomo giudizio, sicché viene in rilievo il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione della controversia avverso il silenzio.
Quanto all’accesso, il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a., l’irricevibilità per tardiva notifica. L’istanza è stata presentata il 2 luglio 2024, con termine per provvedere scaduto il 1 agosto 2024. Al netto della sospensione feriale, il termine per impugnare il silenzio-rigetto ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2024, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 15 ottobre 2024, oltre i trenta giorni previsti dal rito speciale.
Il ricorso è dunque improcedibile quanto alla domanda avverso il silenzio e irricevibile quanto all’accesso. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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