Condanna ex art 43 TULPS impedisce rilascio porto d’armi anche con riabilitazione (TAR Lombardia n. 379 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A chi ha riportato condanna per uno dei reati previsti come ostativi dall’art. 43, comma 1, TULPS non può essere rilasciata la licenza di porto d’armi e quella già rilasciata deve essere revocata. Il divieto opera anche quando la condanna sia stata pronunciata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., che è pur sempre una pronuncia di condanna. L’eventuale riabilitazione non incide sul divieto: essa estingue i soli effetti penali della condanna e il legislatore ne ha previsto la rilevanza esclusivamente per le autorizzazioni di polizia di cui all’art. 11 TULPS. Ne deriva che, in presenza di una condanna per i reati indicati dall’art. 43, comma 1, non residua alcun margine di discrezionalità amministrativa e l’Amministrazione è vincolata a negare il titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Questura di Milano il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo. L’istanza è stata respinta con decreto del 5 gennaio 2022, notificato il 26 febbraio 2022.

A fondamento del diniego l’Amministrazione ha posto una sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano del 19 giugno 2001 per furto continuato e porto abusivo di armi continuato, ritenuta ostativa in forza dell’art. 43, comma 1, lett. a) e c), TULPS, senza che potessero rilevare il tempo trascorso, oltre ventuno anni, e la buona condotta serbata nel frattempo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, contestando il deficit istruttorio e motivazionale, la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e l’illegittimità dell’automatismo ostativo rispetto alla pretesa natura discrezionale del potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal dato normativo. L’art. 43, comma 1, TULPS dispone che, oltre a quanto stabilito dall’art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, e a chi ha riportato condanna per porto abusivo di armi. La norma delinea quindi un divieto legale, non un semplice presupposto di valutazione.

Da qui il principio inderogabile di diritto pubblico che il Tribunale ricava dal quadro normativo e giurisprudenziale: la licenza non può essere concessa, e quella rilasciata va ritirata, in caso di condanna per uno dei reati elencati, anche in presenza di riabilitazione. La riabilitazione estingue gli effetti penali strettamente intesi, quelli cioè che operano sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale. Solo per le autorizzazioni di polizia ex art. 11 TULPS il legislatore ha espressamente attribuito rilievo alla riabilitazione, per rendere flessibile la regola del diniego; nulla di analogo ha previsto per le regole speciali sulla licenza di portare armi.

La distinzione riposa sulla diversa natura delle attività autorizzate: le autorizzazioni dell’art. 11 riguardano attività lavorative, mentre l’art. 43 attiene a un settore in cui non è in discussione lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma sono coinvolti valori di ordine e sicurezza pubblica. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. I, parere 11 luglio 2016, n. 1620 e Cons. Stato, Sez. III, 9 novembre 2016, n. 4660.

L’automatismo ha superato il vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 9 maggio 2019, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’art. 43, comma 1, lett. a), TULPS nella parte in cui vieta in modo generalizzato il rilascio del porto d’armi ai condannati per furto senza consentire apprezzamenti discrezionali. La Consulta, in continuità con la sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha osservato che nell’ordinamento costituzionale italiano non esiste un diritto di portare armi e che il legislatore dispone di un ampio margine nel regolare i presupposti della licenza, nel bilanciamento con il dovere di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Non è perciò manifestamente irragionevole un divieto assoluto che colpisce anche chi abbia ottenuto la riabilitazione, perché il furto comporta una diretta aggressione ai diritti altrui e rivela grave mancanza di rispetto delle regole della convivenza civile.

Quanto alla natura della pronuncia penale, il Tribunale rileva che la sentenza di applicazione della pena su richiesta è pur sempre una condanna, come conferma l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna, mentre i benefici ulteriori rispetto alla riduzione della pena restano nell’ambito degli effetti penali e non incidono sull’art. 43 TULPS. La Questura ha dunque fatto corretta applicazione del divieto. Il motivo è infondato, il ricorso è respinto e le spese sono compensate per ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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