L’ottemperanza al giudicato sull’abbreviazione di anzianità si limita alle voci stipendiali (Cons. Stato n. 3817 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce al militare invalido per causa di servizio l’abbreviazione convenzionale di due anni di anzianità, il beneficio opera esclusivamente sulle voci retributive di natura strettamente stipendiale. Le locuzioni normative “stipendio” e “abbreviazione” non consentono di estendere il computo agli emolumenti accessori, alle provvidenze legate alla progressione economica del personale omogeneizzato, all’assegno di valorizzazione dirigenziale, all’indennità di impiego operativo di base e all’indennità dirigenziale. Il riconoscimento del beneficio non comporta il riassorbimento dell’abbreviazione nella successiva progressione di carriera, che resta integralmente connotata dalla maggiore anzianità attribuita. Sui soli maggiori importi spettanti decorrono gli interessi legali dal dovuto al saldo, mentre è esclusa la rivalutazione monetaria in forza dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito aveva ottenuto il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio, ascritte per cumulo alla sesta categoria della tabella A. Aveva quindi chiesto e ottenuto, con provvedimento del 2003, il beneficio dell’abbreviazione di anzianità previsto dal r.d. n. 3458/1928 e dalla legge n. 539/1950, erogato sotto forma di incremento percentuale dello stipendio.

Nel 2014 l’Amministrazione aveva ricalcolato il beneficio al ribasso e avanzato pretese restitutorie. Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dal TAR Puglia; la sentenza di appello, riformandola, aveva accertato il diritto all’abbreviazione di due anni agli effetti della determinazione dello stipendio, con decorrenza dal riconoscimento della causa di servizio. In esecuzione del giudicato l’Amministrazione aveva corrisposto un conguaglio, ritenuto insufficiente dal ricorrente, che ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo importi sensibilmente superiori, comprensivi di interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura letterale delle previsioni applicabili, che riconoscono il beneficio “agli effetti della determinazione dello stipendio”. Di fronte a locuzioni tanto esplicite, la Sezione esclude che possano riconoscersi importi eccedenti la voce stipendiale e quelle strettamente inerenti. Il militare va considerato come se avesse maturato due anni di anzianità in più dalla data di riconoscimento della causa di servizio, ma delle voci correlate all’anzianità maggiorata rilevano solo quelle stipendiali.

La Corte ritiene infondata anche l’opposta obiezione del riassorbimento: la successiva progressione economica di carriera risulta già integralmente connotata dalla maggiore anzianità riconosciuta, sicché non v’è ragione di comprimere ulteriormente il beneficio.

Sul piano del metodo, la Sezione ha disposto verificazione affidata al Ministero dell’economia, con il compito di individuare le voci di natura strettamente stipendiale e detrarre quanto già percepito a tale titolo. La relazione ha escluso le provvidenze extra stipendiali, ha rilevato errori nella contabilizzazione di parte ricorrente sugli arretrati da adeguamento ISTAT, in realtà regolarmente percepiti, e ha ricondotto le differenze sul trattamento tabellare agli effetti del blocco delle progressioni stipendiali introdotto con il decreto-legge n. 78/2010, ritenuto applicabile anche alla posizione del ricorrente.

Quanto alla tredicesima, l’importo reclamato non è stato ridotto, ma il risultato complessivo resta sostanzialmente in linea con quanto già riconosciuto dall’Amministrazione, al netto delle somme corrisposte in passato sotto forma di percentuale dello stipendio. Sui soli maggiori importi spettanti la Corte riconosce gli interessi legali dal dovuto al saldo ed esclude il maggior danno da svalutazione, richiamando l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 e le decisioni dell’Adunanza plenaria n. 3/1998 e n. 18/2011.

Il verificatore ha inoltre segnalato l’opportunità di correggere sul sistema informatico la modalità di registrazione degli arretrati, onde assicurare il corretto collocamento della contribuzione in posizione assicurativa. Il ricorso è pertanto accolto nei soli limiti risultanti dalla verificazione, con compensazione delle spese di lite e spese di verificazione poste a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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