Legami familiari e regia clanica legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 3819 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela tra il titolare dell’impresa e soggetti affiliati alla criminalità organizzata può fondare l’interdittiva antimafia quando, per la sua natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere secondo la logica del più probabile che non che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto. Non occorre la prova della responsabilità penale: è sufficiente una prognosi di pericolo assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 riconosce quale elemento fondante anche i soli tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. La formale titolarità in capo a un soggetto stabilmente assente non esclude la gestione di fatto da parte dei familiari.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercitante attività di pubblico esercizio, impugnava l’informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Milano il 5 marzo 2024, con cui era stata decretata l’interdizione dell’attività per rischio di infiltrazioni mafiose. Contro l’atto proponeva ricorso, lamentando l’inidoneità degli elementi indicati a fondare un quadro indiziario e l’irrilevanza del mero rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato.
A seguito dell’ordinanza della Sezione che disponeva il riesame, il Prefetto adottava una nuova interdittiva il 22 maggio 2024, con motivazione più ampia. La ricorrente proponeva motivi aggiunti, contestando l’assenza dei requisiti di legge, l’illogicità della motivazione e il mancato espletamento del contraddittorio procedimentale con il dipendente dell’esercizio. L’Amministrazione resisteva, richiamando la pregressa appartenenza del padre della ricorrente alla criminalità organizzata e la persistenza dei suoi rapporti attuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo provvedimento interamente sostituito dalla nuova interdittiva. Ha poi respinto i motivi aggiunti, ritenendoli infondati nel merito.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, III, n. 4588/2024 e l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, secondo cui, quando dietro l’impresa vi è un nucleo familiare compatto, è statisticamente più agevole che i soggetti apparentemente estranei interferiscano nella gestione facendo leva sui congiunti. La Corte costituzionale n. 57 del 2020 ha confermato che a supportare il provvedimento bastano i rapporti di parentela di particolare intensità, nel quadro di una regia clanica.
Quanto al pericolo, il giudizio va espresso secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi verosimile basata su indizi concordanti. La Corte ha valorizzato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 17.10.2024, che ha definito il padre della ricorrente referente mafioso nell’area lombarda, nonché la sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. riportata dalla Corte di Appello di Palermo.
Il Collegio ha ritenuto sussistente un quadro indiziario univoco: l’assenza stabile della titolare, che risiede altrove, l’impiego dell’esercizio per incontri tra pregiudicati presso le sedi dell’impresa, la contiguità gestoria tra le due attività e la loro scissione formale avvenuta in tempi coincidenti con l’inchiesta penale. Quanto ai profili procedimentali, la scelta di ascoltare le parenti prossime anziché il dipendente assunto nel 2024 è stata giudicata pienamente giustificabile ai fini del contraddittorio.
Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.