Ordine di demolizione e obbligo di valutare le memorie (Cons. Stato n. 2852 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e vincolato, ma l’amministrazione che ha attivato il contraddittorio procedimentale si auto vincola al rispetto delle regole partecipative e non può superare con formule stereotipate le memorie e la documentazione della parte privata, in forza del principio di buona fede e di collaborazione tra pubblico e privato. L’atto repressivo presuppone la necessaria qualificazione giuridica degli interventi, dovendo distinguere le opere soggette a permesso di costruire da quelle assentibili con SCIA, alle quali non si applica la demolizione con le conseguenze dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Per le opere su area vincolata va accertata in concreto la suscettibilità di ledere il bene tutelato, non essendo soggette ad autorizzazione paesaggistica quelle escluse dall’Allegato A.1 del d.P.R. n. 31/2017. La SCIA in sanatoria ex art. 37 TUE non produce alcun silenzio significativo, a differenza dell’accertamento di conformità, e configura un mero silenzio inadempimento che sospende l’efficacia dell’ordine.
Il Fatto
Il Comune di Melendugno adottava un’ordinanza con cui contestava, in assenza di titolo edilizio, un cambio di destinazione d’uso da deposito a cucina, la realizzazione di un interpiano di circa 24,50 mq per nuovi vani residenziali, l’installazione di una tettoia metallica sulla terrazza e un ulteriore cambio di destinazione d’uso da veranda a cucina. Ingiungeva la demolizione entro novanta giorni, con l’avvertenza delle conseguenze dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza.
Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, respingeva il ricorso avverso l’ordine. Riteneva l’atto vincolato e non soggetto all’art. 7 della legge n. 241/1990; osservava che le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione; qualificava la SCIA in sanatoria presentata dall’interessato come tacitamente rigettata ai sensi dell’art. 36, comma 3, TUE. L’interessato proponeva appello, chiedendo il rinvio dell’udienza per l’esito della sanatoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce i motivi per connessione e li ritiene fondati. Sul primo profilo osserva che la regola dell’atto dovuto non esaurisce la vicenda: nel caso concreto l’amministrazione aveva attivato il procedimento partecipativo, vincolandosi alle regole generali. Le memorie articolate e la documentazione prodotte dall’interessato non potevano essere superate con formule di stile, in contrasto con il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento.
Il secondo passaggio riguarda la qualificazione degli interventi. Il Comune non ha distinto tra opere soggette a permesso di costruire e opere soggette a SCIA. L’omissione è decisiva, perché il T.U. Edilizia prevede un catalogo differenziato di sanzioni e la demolizione non è prevista per gli interventi assentibili con la segnalazione certificata. Il TAR, a sua volta, non ha esaminato le censure sul punto.
Quanto alla natura delle opere, il Consiglio ritiene necessario procedere ad analitica individuazione. Su area vincolata occorre valutare in concreto la suscettibilità di ledere l’interesse tutelato, dovendosi altrimenti ritenere le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A.1 del d.P.R. n. 31/2017. Nel caso specifico si tratta di opere interne, salvo una tettoia già rimossa, per le quali non era astrattamente configurabile alcuna lesione del vincolo.
Da ultimo, il Collegio corregge l’inquadramento del TAR: la SCIA in sanatoria ex art. 37 TUE richiede un provvedimento espresso, perché implica la verifica della doppia conformità e la determinazione della sanzione pecuniaria. Essa non produce silenzio significativo, ma un mero silenzio inadempimento. L’appellante non era quindi onerato di impugnare, con conseguente temporanea inefficacia dell’ordine fino alla definizione della domanda.
L’appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado annullato, con salvezza degli ulteriori atti dell’amministrazione. Le spese del grado sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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