Varianti urbanistiche e osservazioni dei privati: motivazione e affidamento qualificato (TAR Abruzzo n. 383 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, arbitrarietà o manifesta illogicità. Le osservazioni presentate dai privati nell’iter di formazione degli strumenti urbanistici integrano un mero apporto collaborativo e non radicano in capo agli stessi alcuna aspettativa qualificata, con la conseguenza che il Comune non è tenuto, in caso di rigetto, a una motivazione dettagliata, essendo sufficiente l’esternazione delle ragioni per cui le osservazioni sono ritenute in contrasto con gli interessi generali posti a fondamento del piano. L’onere motivazionale diviene più pregnante solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato alla conservazione di una specifica utilizzazione del suolo, quali strumenti urbanistici esecutivi, convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato o giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi. Il semplice mutamento della destinazione d’uso impresso dal nuovo piano regolatore non è idoneo a fondare, al di fuori di tali fattispecie, una situazione di affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione più favorevole.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di fabbricati e terreni nel Comune di Carsoli, ricadenti in parte nella zona B5, a completamento intensivo, e in parte nella zona F5, destinata a verde pubblico non attrezzato. Con l’adozione della variante generale al PRG, l’indice di edificabilità della zona B5 è stato ridotto da 3 mc/mq a 1,5 mc/mq.

La società ha quindi proposto al Comune di ricollocare il potenziale edificatorio oggetto di declassamento in altra zona urbanizzata e, con nota integrativa, di trasformare le aree destinate a verde privato in verde privato residenziale. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 106 del 28 dicembre 2018, non ha accolto le osservazioni, richiamando il parere istruttorio negativo. La società ha impugnato la deliberazione per carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti del diniego di compensazione urbanistica. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento secondo cui le scelte urbanistiche implicano valutazioni ampiamente discrezionali, sottratte al sindacato di legittimità salvo palese travisamento dei fatti, arbitrarietà o manifesta illogicità, richiamando Consiglio di Stato, sezione II, 12 febbraio 2020, n. 1095. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo: il Comune deve valutarle secondo l’interesse generale, ma non è obbligato a una motivazione dettagliata in caso di rigetto, essendo sufficiente la descrizione della disamina e delle ragioni di contrasto con gli interessi generali, come affermato da Consiglio di Stato, sezione I, 29 gennaio 2015, n. 283.

L’onere motivazionale si intensifica solo in presenza di un affidamento qualificato alla conservazione di una specifica utilizzazione del suolo, ravvisabile in strumenti urbanistici esecutivi, convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato o giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi, secondo Consiglio di Stato, sezione II, 10 luglio 2020, n. 4467 e 6 novembre 2019, n. 7560. Il semplice mutamento della destinazione d’uso non basta a fondare l’affidamento.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene infondato l’unico motivo di ricorso. Il mancato accoglimento delle osservazioni risulta adeguatamente motivato per relationem con il parere istruttorio negativo, che esclude finalità limitative della potenzialità edificatoria e nega i presupposti della compensazione urbanistica.

La società non ha fornito la prova del titolo di proprietà dei terreni sui quali intendeva utilizzare la capacità edificatoria, essendosi limitata ad allegare una planimetria. La potenzialità urbanistica dei terreni in zona F5 era già stata utilizzata mediante la realizzazione di un edificio residenziale di pregio, e la destinazione a verde pubblico, ricompresa in un parco naturale, non può subire mutamenti incidenti sulla vocazione territoriale. Il pagamento di oneri tributari non integra un affidamento qualificato. La motivazione per relationem è pertanto congrua e non arbitraria. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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