Accesso atti militari e atti inesistenti improcedibilità per sopravvenuta carenza interesse (TAR Sicilia n. 197 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di accesso motivato con l’inesistenza degli atti richiesti non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, poiché non vi è alcun conseguimento del bene della vita richiesto. La richiesta di declaratoria di cessazione va pertanto riqualificata come domanda di accertamento della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso proposto avverso il diniego di accesso diventa improcedibile quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, a fronte di un mero riscontro negativo dell’Amministrazione. In tale ipotesi, la definizione in rito della causa e la peculiarità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, un militare, con istanza fondata sugli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 chiedeva di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti assunti nei suoi confronti in relazione a una serie di ordini del giorno del Comando, con cui era stato adibito a una determinata prestazione di servizio.

Il Comando restituiva l’istanza chiedendo una riformulazione che individuasse chiaramente gli atti di cui si domandava l’ostensione. Il ricorrente riscontrava la richiesta precisando che oggetto dell’accesso erano tutti gli atti con cui era stato adibito a quella prestazione. La Direzione generale per l’impiego della Marina militare negava poi l’accesso, rappresentando di non detenere alcuno degli atti richiesti. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento tacito di rigetto e la nota del Comando. In vista dell’udienza dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della vicenda. Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il Tribunale ritiene invece che tale epilogo non si sia determinato, perché il riscontro dell’Amministrazione è stato negativo.

La nota di rigetto si fonda sul fatto che gli atti richiesti non esistevano. Il ricorrente aveva domandato atti che non erano nella disponibilità dell’Amministrazione, la quale si era prontamente attivata per chiedere chiarimenti e, ricevutili, aveva riscontrato l’istanza in senso negativo.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che non vi è stato il conseguimento del bene della vita, cioè l’accesso agli atti, ma solo un riscontro negativo. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere va quindi interpretata come domanda di dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse.

Sul piano processuale, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. La decisione in rito riflette la circostanza che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Quanto alle spese, la definizione in rito e le peculiarità delle questioni trattate inducono a disporre l’integrale compensazione tra le parti. Il Tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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