Il condono edilizio non sana l’occupazione sine titulo del demanio marittimo (TAR Sicilia n. 3740 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio regolarizza l’opera abusiva sul solo piano urbanistico-edilizio e non è idoneo a trasferire al privato la proprietà del suolo demaniale né a costituire in suo favore un diritto di superficie o altro diritto reale sul bene pubblico. La sdemanializzazione non si desume dall’inerzia o dalla tolleranza dell’amministrazione, ma richiede atti inequivocabili che manifestino la volontà di sottrarre il bene alla destinazione pubblica. L’edificazione su area del demanio marittimo esige l’autorizzazione preventiva dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 54 cod. nav.; alla scadenza della concessione, in mancanza di diversa pattuizione, opera l’art. 49 cod. nav. con acquisizione gratuita delle opere non amovibili o, in alternativa, la rimessione in pristino. Ne consegue la legittimità dell’ordine di sgombero, restando estranea al provvedimento ogni questione sul quantum dei canoni di occupazione.

Il Fatto

Il padre della ricorrente aveva ottenuto una concessione demaniale marittima per uso agricolo su un’area di circa 2.330 mq, poi frazionata in favore della stessa parte. Sull’area veniva realizzato un manufatto, inizialmente descritto come ricovero attrezzi e successivamente accatastato come abitazione; il genitore presentava istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Dopo il decesso del concessionario l’area veniva in larga parte abbandonata, salvo la porzione occupata dal fabbricato.

La ricorrente chiedeva invano il subentro o una nuova concessione. Il Comune rilasciava comunque nel 2006 il permesso di costruire in sanatoria. La Struttura Territoriale di Messina notificava poi un invito al pagamento per occupazione indebita e un’ingiunzione di sgombero dell’area demaniale. La ricorrente impugnava l’ingiunzione e, in via subordinata, il P.U.D.M. comunale, nella parte in cui non consentiva una zonizzazione utile all’ottenimento della concessione sui mq 109 occupati dall’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. L’ingiunzione impugnata non contiene alcuna richiesta di pagamento di canoni; ogni censura sul quantum è quindi inammissibile per carenza di interesse, perché avulsa dal provvedimento. La controversia riguarda il solo sgombero dell’area occupata sine titulo.

Il primo motivo è respinto. L’ordine richiama per relationem le note dell’Ufficio circondariale marittimo e circoscrive l’oggetto alla porzione effettivamente occupata, escludendo l’area attraversata dalla strada litoranea. L’esatta quantificazione della superficie rileva solo per i canoni, estranei al provvedimento. Quanto alla pretesa sdemanializzazione tacita, il Collegio richiama Cass. civ. Sez. II n. 15661/2024 e TAR Sicilia, Palermo, n. 2961/2023: l’inerzia o la tolleranza non bastano, occorrono atti e fatti concludenti. Nel caso concreto manca persino l’inerzia, essendo stati adottati precedenti ordini di sgombero e respinte le istanze di concessione.

Il nodo centrale è l’effetto del condono. Il Collegio conviene con l’amministrazione regionale sull’illegittimità del titolo edilizio, rilasciato disattendendo il parere della Commissione edilizia che subordinava il provvedimento all’autorizzazione demaniale. L’atto resta però valido ed efficace, non residuando altra tutela che la sollecitazione dei poteri di autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

La sanatoria, tuttavia, non produce effetti sul piano dominicale. Il diritto di superficie non si presume e richiede forma scritta e pubblicità, qui mancanti; è esclusa l’acquisizione per usucapione trattandosi di bene del demanio necessario, ai sensi dell’art. 823 cod. civ.. La concessione originaria, poi, non autorizzava alcuna edificazione abitativa e imponeva la rimozione dei manufatti alla scadenza. Operano pertanto l’art. 54 cod. nav., che esige l’autorizzazione preventiva (cfr. Cons. Stato Sez. II n. 2906/2020), e l’art. 49 cod. nav., con la regola dell’accessione. Il secondo motivo è irricevibile per tardività e comunque infondato: il P.U.D.M. non doveva tener conto di concessioni inesistenti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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