Riqualificazione implicita RSA illegittima senza nuova istruttoria (TAR Puglia n. 383 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che applica alle RSA disciplinate dal previgente regolamento regionale le tariffe e le quote di compartecipazione previste dalla riforma per le RSA di mantenimento di nuova generazione opera una riclassificazione implicita delle strutture, che presuppone una nuova e specifica istruttoria. Tale equiparazione è illegittima quando avviene a fronte di prestazioni invariate e di requisiti strutturali non modificati, e quando i procedimenti di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento non sono stati completati. L’amministrazione non può far gravare sugli utenti finali gli effetti di una ristrutturazione del settore avviata ma non conclusa, perché così mortifica proprio i livelli essenziali di assistenza che la riforma intendeva garantire. È inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato da chi, destinatario diretto dell’atto lesivo, avrebbe dovuto proporre ricorso principale nei termini decadenziali.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono nella qualità di familiari di ospiti di una RSA ex r.r. Puglia n. 3/2005, entrati in struttura prima del 1° ottobre 2022. Contestano la DGR n. 659/2023 nella parte in cui estende dal 1° luglio 2023 anche ai pazienti già ricoverati la tariffa e la quota di compartecipazione previste dalla DGR n. 1512/2020 per le RSA di mantenimento ex r.r. n. 4/2019, con aumento della quota a carico degli utenti dal 30% al 50% e correlativa riduzione della quota a carico del servizio sanitario regionale.

In fase cautelare il TAR aveva accolto l’istanza nei limiti dell’efficacia retroattiva della rimodulazione; il Cons. Stato, Sez. III, con ordinanza n. 5187 del 28 dicembre 2023 ha riformato la statuizione, valorizzando il carattere indifferibile dell’adeguamento ai LEA. La causa giunge così alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sposta l’analisi a monte della definizione delle tariffe, sul terreno della presupposta e implicita riclassificazione delle RSA ex r.r. 3/2005 come RSA di mantenimento. L’art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 distingue trattamenti estensivi, a carico integrale del servizio sanitario nazionale, e trattamenti di lungoassistenza, a carico del servizio sanitario per il 50% della tariffa giornaliera. La l.r. Puglia n. 53/2017 ha poi articolato la RSA in estensiva e di mantenimento, e il r.r. n. 4/2019 ha istituito i relativi nuclei, rinviando a un successivo provvedimento l’aggiornamento delle tariffe.

Il TAR ricostruisce il percorso regionale: l’art. 29, comma 6 bis, della l.r. n. 9/2017 e la DGR n. 587/2022 avevano cristallizzato la situazione esistente, mantenendo alle strutture non ancora riaccreditate le quote già riconosciute. La DGR n. 1512/2020 aveva subordinato la decorrenza delle nuove tariffe al rilascio dei provvedimenti di conferma. Con le DGR n. 1293/2022 e n. 1490/2022 la Regione ha applicato le nuove quote ai soli ingressi successivi al 1° ottobre 2022; con la delibera gravata le ha estese ai pazienti già presenti, pur nella consapevolezza che i procedimenti di conferma non fossero conclusi.

Da qui due conclusioni complementari. La tariffa è stata aumentata e la quota di compartecipazione elevata in applicazione di disposizioni sulla riorganizzazione dell’offerta allo stato inattuate, a fronte di prestazioni non modificate e requisiti strutturali invariati. Si è inoltre operata una equiparazione sommaria e non giustificata tra RSA ex r.r. 3/2005 e RSA di mantenimento ex r.r. 4/2019. La stessa difesa regionale rimarca la differenza tra strutture di nuova istituzione ed esistenti quanto a requisiti organizzativi, tariffa e quota di compartecipazione.

Il richiamo alla Corte cost. n. 72/2020 non sposta i termini della questione: quella pronuncia ha censurato la sospensione dell’efficacia dei LEA, profilo qui non in discussione. La decisione impugnata, scontando un’insufficiente istruttoria sulle classificazioni operate a monte, finisce con il mortificare gli obiettivi della riforma e ne fa scontare gli effetti agli utenti finali.

Il Collegio dichiara quindi inammissibile l’intervento ad adiuvandum: gli interventori, sottoscrittori di contratti con la struttura e portatori di un interesse personale immediatamente lesivo, avrebbero dovuto proporre ricorso principale nei termini, essendo l’atto pubblicato il 26 giugno 2023 e l’intervento spiegato il 21 dicembre 2023. Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbite le ulteriori censure, con annullamento della delibera e obbligo di nuova istruttoria; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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