Cittadinanza e condanna penale: valutazione autonoma e sindacato estrinseco (Cons. Stato n. 3147 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la valutazione di affidabilità e di integrazione del richiedente si colloca su un piano distinto e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. La medesima vicenda fattuale può essere apprezzata negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dall’esito del giudizio penale e dagli effetti estintivi o dalle modalità sanzionatorie proprie di quel giudizio. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva che investe la personalità e la condotta di vita dell’istante e l’assenza di rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, con un obbligo motivazionale commisurato alla tipologia e alla gravità del comportamento ostativo, alla distanza temporale dall’istanza e allo stadio del procedimento. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza, senza sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva chiesto nel 2015 la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Nel 2020 il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza richiamando un decreto penale di condanna emesso nel 2018 per il reato di furto in concorso, con applicazione della sola pena pecuniaria e sospensione condizionale.

L’interessato ha impugnato il diniego, lamentando che l’Amministrazione, nonostante le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, avesse fondato la decisione sulla sola condanna penale. Il TAR Lazio, con sentenza n. 9674 del 2024, ha respinto il ricorso richiamando l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione e la congruità della motivazione. Propone appello, reiterando le censure di difetto di istruttoria e di motivazione e di eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla distinzione tra piano penale e piano amministrativo. La Sezione afferma la rilevanza autonoma del fatto penalmente accertato, indipendentemente dagli effetti estintivi e dalle modalità sanzionatorie del giudizio penale. Il reato di furto in concorso, per il quale è prevista una pena edittale superiore a tre anni, è pertanto suscettibile di valutazione ostativa ai fini della naturalizzazione.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione sull’affidabilità e sull’integrazione si colloca su un piano distinto e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, potendo la stessa vicenda essere valutata negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dall’esito del giudizio penale (Cons. Stato, Sez. III, n. 6791 del 2023). L’Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva, che non si limita ai fatti penalmente rilevanti ma si estende a profili di prevenzione e di potenziale pericolosità sociale, attraverso l’apprezzamento della personalità e della condotta di vita (Cons. Stato, Sez. I, n. 1441 del 2023).

Sul versante motivazionale, la Sezione precisa che ampiezza e profondità dell’obbligo di motivazione si correlano alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla sua gravità, alla distanza temporale dall’istanza e allo stadio del procedimento, secondo il richiamo alla stessa Sez. III n. 6791 del 2023. Nel caso concreto, l’istanza risale al 2015 e la condanna è intervenuta in epoca successiva, rendendo attuale la valutazione negativa espressa nel provvedimento.

Il Collegio ribadisce infine i confini del sindacato giurisdizionale: la valutazione discrezionale è controllabile nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione. Il percorso motivazionale seguito dal Ministero, avallato dal primo giudice, è immune da vizi di illogicità manifesta o carenza istruttoria e trova fondamento nel principio della pluriqualificazione del fatto giuridico. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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