Richiesta di definizione in rito assorbe i motivi di merito (Cons. Stato n. 2090 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di definizione del giudizio in rito, formulata dalla parte senza ulteriori precisazioni e senza domanda di accertamento, esprime la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, per l’insuperabile incompatibilità logica e giuridica tra pronuncia in rito e decisione nel merito. Correttamente il giudice dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di improcedibilità, in assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, determina il necessario assorbimento dei motivi di merito. Le ulteriori considerazioni del giudice sul merito costituiscono meri obiter dicta.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva impugnato davanti al TAR Puglia – Lecce due determinazioni dirigenziali della Provincia di Taranto: la proroga della validità del provvedimento di V.I.A. – A.I.A. rilasciato a una società per la seconda linea di una centrale termoelettrica, e il successivo rinnovo dell’A.I.A. all’esito del riesame ex art. 29-octies, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.

Nel corso del giudizio il Comune, con memoria del gennaio 2024, aveva dato atto della scadenza della proroga e della perdita di efficacia dell’atto presupposto, chiedendo che il Tribunale definisse la vertenza in rito. Il TAR, riuniti i ricorsi, li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune ha appellato, dolendosi dell’errata qualificazione della fattispecie e dell’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento proposta in via subordinata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante sostiene che il TAR avrebbe dovuto accertare d’ufficio le circostanze sopravvenute, riconducendo la fattispecie al terzo dei casi enucleati dalla giurisprudenza e non alla dichiarazione della parte. Il motivo è infondato. È stato il Comune stesso a chiedere la definizione in rito, come si desume inequivocabilmente dalla memoria di primo grado, ove si legge che il Tribunale avrebbe potuto definire la vertenza in rito.

Tale richiesta, priva di ulteriori precisazioni e di qualsiasi domanda di accertamento, non può che significare perdita dell’interesse alla decisione di merito. Il Collegio sottolinea l’insuperabile incompatibilità, sul piano logico prima ancora che giuridico, tra definizione in rito e decisione nel merito. Il capo della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità è dunque corretto e va confermato.

Quanto al secondo motivo, concernente l’asserita omessa pronuncia sulla domanda di annullamento, il Collegio ne rileva la contraddittorietà: l’appellante contesta insieme un’ipotetica omissione e un’asserita erronea pronuncia sul merito. Nel merito il motivo è infondato. La dichiarazione di improcedibilità, in assenza di domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, determina il necessario assorbimento dei motivi, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5. Le considerazioni del TAR sul merito restano obiter dicta.

Risulta perciò manifestamente contraddittoria la memoria con cui il Comune, dopo aver chiesto la definizione in rito, ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati. Il terzo motivo, afferente al merito e al preteso travisamento della sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione, è assorbito dal rigetto dei primi due e comunque infondato, posto che il TAR si è limitato a rilevare l’insussistenza dei profili di illiceità penale, in linea con la sentenza richiamata.

L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e assorbimento dei motivi di merito riproposti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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