Sospensione della gara prima dell’aggiudicazione è atto di ritiro, non autotutela (TAR Puglia n. 1421 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’amministrazione dichiara l’improcedibilità di una procedura selettiva ancora in corso di svolgimento, prima dell’aggiudicazione e dell’attribuzione di qualsiasi utilità ai partecipanti, costituisce atto di ritiro e non esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio o di revoca disciplinati dagli artt. 21-nonies e 21-quinquies legge n. 241/1990. Non opera, pertanto, la relativa disciplina dei presupposti e non è richiesto il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato. In capo ai concorrenti sussiste una posizione di aspettativa di mero fatto alla conclusione del procedimento. È sufficiente, ai fini di legittimità, che l’amministrazione esponga adeguate ragioni giustificative della scelta. La sussistenza di vizi di illegittimità della procedura, già acclarati in sede giurisdizionale su bandi analoghi, integra motivazione idonea a sorreggere l’arresto della gara.
Il Fatto
Il Comune di Gallipoli avviava nel 2017, mediante avviso pubblico, una procedura competitiva per il rilascio di una concessione demaniale marittima destinata a uno stabilimento balneare, in attuazione del Piano Comunale delle Coste. La ricorrente presentava domanda concorrente. Dopo l’avvio del sub-procedimento di esame delle offerte, l’amministrazione sospendeva la gara e, con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2023, ne dichiarava l’improcedibilità, richiamando l’incompatibilità con le previsioni delle norme tecniche del PRG e l’annullamento giurisdizionale di procedure analoghe disposto dal Consiglio di Stato.
La ricorrente impugnava la determinazione davanti al TAR Puglia, deducendo un unico articolato motivo: qualificazione dell’atto come autotutela o revoca, difetto dei presupposti, carenza di interesse pubblico e inidoneità delle ragioni addotte. Il Comune si costituiva eccependo tardività e inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza; la Regione e le controinteressate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente l’infondatezza nel merito ed esamina la censura sulla qualificazione dell’atto. La determinazione impugnata non costituisce esercizio dei poteri di annullamento in autotutela o di revoca. Essa va ricondotta al genus degli atti di ritiro, con i quali l’amministrazione rimuove una parte di un procedimento non ancora concluso nei suoi passaggi endoprocedimentali.
Il Comune non ha inciso su un provvedimento finale, mai adottato, né ha rilasciato la concessione. Ha disposto l’interruzione di una procedura selettiva ancora in corso, prima dell’esercizio definitivo del potere e dell’attribuzione di qualsiasi utilità ai partecipanti. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle procedure selettive, la mancata conclusione della gara costituisce evento fisiologico, che esclude un affidamento tutelabile: la revoca o l’annullamento intervenuti prima dell’aggiudicazione sono qualificabili come semplici atti di ritiro, che non richiedono il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato (Cons. Stato n. 7456 del 2024; Cons. Stato n. 8273 del 2023; TAR Campania n. 5632 del 2024; TAR Lazio n. 5733 del 2016).
Ne consegue l’infondatezza delle contestazioni sul difetto dei requisiti degli artt. 21-nonies e 21-quinquies legge n. 241/1990: non venendo in considerazione un atto di secondo grado, è sufficiente un’adeguata motivazione della scelta.
Nel merito, il Collegio reputa idonea la ragione fondata sull’illegittimità della gara. Le sentenze del Consiglio di Stato n. 7955 del 2022 e n. 8977 del 2022 avevano annullato bandi comunali di contenuto analogo per vizi nelle modalità di concezione della procedura. Interrompere una gara in corso, della quale è nota la sussistenza di profili di illegittimità, costituisce corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito. La circostanza che l’impugnazione del provvedimento finale sia mera eventualità non incide sull’ambito del potere: il consolidamento per mancata impugnazione non esclude l’illegittimità dell’atto. Il Collegio dichiara assorbite le censure sul profilo urbanistico, stante la natura plurimotivata del provvedimento e la legittimità di un’autonoma ragione giustificativa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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