Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Puglia n. 165 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto al beneficio economico della Carta del docente, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato, ove non risulti l’avvenuto adempimento. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando, per l’entità non elevata delle somme dovute, la misura di coazione si riveli manifestamente sproporzionata rispetto allo scopo di assicurare l’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Con sentenza n. 202/2024, pubblicata il 18.01.2024 e passata in giudicato, il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore corrispondente a due annualità, pari a euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in via ulteriore, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivi. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non risulta agli atti l’avvenuto adempimento delle obbligazioni da quel titolo scaturite. Sussiste, pertanto, il presupposto per l’esecuzione.
Il Tribunale ordina al Ministero intimato, nel persistente inadempimento, di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente.
La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine assegnato. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, nelle quali il ritardo è stato determinato da mere carenze organiche dell’Amministrazione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio la ritiene non accoglibile. Si tratta, nel caso concreto, della domanda di pagamento di somme non particolarmente elevate, rispetto alle quali lo strumento di coazione all’adempimento appare manifestamente sproporzionato.
Da ultimo, in ragione della limitata attività processuale svolta, dell’assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto e della ripetitività del contenzioso, il Tribunale dispone la compensazione delle spese processuali. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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