Ottemperanza parziale al giudicato e limiti della penalità di mora (TAR Abruzzo n. 385 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’esecuzione già intervenuta e dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte adempiuta. La penalità di mora non va disposta quando la natura e l’esiguità del credito, unitamente alla fissazione di un termine ragionevole, rendono la misura coercitiva manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto allo scopo. La richiesta di nullità degli atti elusivi del giudicato va respinta se formulata in modo generico e non ancorata a provvedimenti concretamente esistenti. Il commissario ad acta non si nomina quando l’amministrazione abbia già eseguito pressoché integralmente il disposto della sentenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 69/2024 ha accolto il ricorso di una docente, riconoscendole il servizio di ruolo prestato e condannando l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il dispositivo è stato notificato via PEC all’amministrazione il 30 gennaio 2024; la sentenza è stata pubblicata il 16 luglio 2024 ed è passata in giudicato. Secondo la ricorrente l’esecuzione è stata solo parziale: non sarebbero stati corrisposti gli interessi legali, la rivalutazione e le spese di giudizio. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, declaratoria di nullità degli atti elusivi e fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Verifica poi la condizione processuale di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996: la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni. La notifica risulta effettuata, come da ricevuta in atti.
Nel merito il Tribunale rileva che l’amministrazione ha documentato il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Su questo punto la domanda è dunque soddisfatta e la cessazione della materia del contendere è dichiarata.
Residua invece l’inadempimento sulle spese di giudizio liquidate dal giudice del lavoro. Il Ministero nulla ha dedotto sul punto e la ricorrente ha confermato, con affermazione non contestata, che le spese del giudizio di merito non sono state pagate. Il ricorso è pertanto in parte fondato e va accolto, con ordine di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio respinge la nomina del commissario ad acta, poiché l’amministrazione ha già eseguito pressoché totalmente il giudicato. Respinge anche la declaratoria di nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato: la richiesta è del tutto generica e non individua alcun atto, che peraltro non risulta esistente.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale esclude che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’amministrazione, considerati la natura e l’esiguità del credito e il termine ragionevole assegnato. La misura coercitiva risulterebbe manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo. Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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