Inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale se non si impugna quello presupposto (TAR Calabria n. 1820 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto contro l’atto consequenziale. L’impugnazione di quest’ultimo è ammissibile solo se il ricorrente deduce vizi propri e autonomi della fase di attuazione, idonei a connotarla di autonoma illegittimità. Al giudice amministrativo non è consentita la disapplicazione incidenter tantum di un atto amministrativo privo di natura normativa. Le censure che investano esclusivamente la legittimità dell’atto presupposto rimasto inoppugnato non superano il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un’agenzia di onoranze funebri. In applicazione dell’art. 8, comma 6 e dell’art. 10 della L.R. Calabria n. 48/2019, il Comune di Lamezia Terme ha dichiarato irricevibile la S.C.I.A. “per variazioni Agenzia di affari” presentata dalla medesima e ha adottato l’ordinanza dirigenziale n. 139/2020, con cui ha disposto la cessazione immediata dell’attività.

La società ha impugnato l’ordinanza di cessazione davanti al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: la dichiarazione di irricevibilità della S.C.I.A., atto presupposto, non era stata impugnata e l’ordinanza gravata si atteggiava a atto necessitato e meramente conseguenziale. La Sezione, in sede cautelare, ha respinto l’istanza con ordinanza n. 69/2021, rilevando che i motivi investivano l’atto del 1.12.2012 e non quello impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, confermando l’orientamento già espresso in fase cautelare. Dalla lettura del gravame emerge che la società ha formulato censure rivolte in via esclusiva a contestare la legittimità della presupposta declaratoria di irricevibilità della S.C.I.A., deducendo la violazione degli artt. 6 e 19 della l. n. 241/1990 e degli artt. 8 e 9 della L.R. Calabria n. 48/2019, senza però sottoporre tale atto a impugnazione.

Il TAR ricostruisce la regola processuale: il ricorso avverso l’atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui faccia valere vizi propri ed autonomi di quest’ultimo; è invece inammissibile ove con esso si intendano far valere i vizi dell’atto presupposto, immediatamente lesivo e non impugnato. La giurisprudenza richiamata (T.A.R. Roma, sez. I, n. 22006 del 2024) conforta tale conclusione.

Il Collegio esclude altresì che il giudice amministrativo possa procedere alla disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa, come ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2732 del 2025. Il rapporto di presupposizione, quindi, non consente di aggirare l’onere di impugnazione tempestiva dell’atto che ha determinato l’adozione del provvedimento consequenziale.

La Sezione precisa che non emerge nella specie la deduzione di vizi propri capaci di connotare di autonoma illegittimità la singola fase procedimentale di attuazione, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 1242 del 2016 e n. 6012 del 2014. Il ricorso è pertanto inammissibile.

La definizione della controversia in rito e le specifiche circostanze poste alla base della decisione inducono il Collegio a disporre, in via eccezionale, la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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