Aree ex PEEP annullato: il Comune deve riqualificare l’area bianca (TAR Abruzzo n. 386 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del PEEP recepito dal PRG travolge anche la destinazione urbanistica che il piano ha attribuito alle aree perimetrate, perché la disciplina dell’art. 85 delle NTA è atto derivato dallo strumento attuativo caducato. Venuta meno tale conformazione, e non essendo state reiterate le previsioni a servizi degli artt. 29 e 30 delle NTA entro il termine quinquennale, le aree restano aree bianche e difettano del presupposto per la localizzazione di programmi costruttivi ex art. 51 l. n. 865/1971. Il Comune, tenuto a dettare la pianificazione del proprio territorio, non può rigettare l’istanza di nuova destinazione urbanistica sul presupposto che la conformazione sia ancora esistente. Il giudice annulla il diniego e assegna il termine per concludere il procedimento di riqualificazione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fondo che il vigente PRG del Comune dell’Aquila destina in parte a uso pubblico, interesse generale e viabilità ex art. 27 delle NTA, in parte ad attuazione del PEEP ex art. 85 delle NTA. Il vincolo preordinato all’esproprio è decaduto per decorso del termine quinquennale e la delibera consiliare che aveva disciplinato le zone a vincolo decaduto è stata annullata dal giudice amministrativo.
Il proprietario ha chiesto nel 2024 l’assegnazione di una nuova destinazione urbanistica. Il Comune ha respinto l’istanza sostenendo che le aree conservano una conformazione edificatoria, derivante dall’approvazione delle modalità applicative dell’art. 51 l. n. 865/1971. Da qui il ricorso per elusione del giudicato, violazione della norma e falsità dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la catena degli atti. Il PEEP del 1973 è stato recepito dal PRG in vigore dal 1979. Il suo annullamento, divenuto definitivo, ha travolto anche la localizzazione delle aree individuata dal piano che lo ha recepito come atto presupposto. La disciplina dell’art. 85 delle NTA, per la sua natura di previsione successiva e derivata, cade insieme allo strumento attuativo.
Il Tribunale richiama il precedente del Consiglio di Stato n. 1822 del 2022, reso in un giudizio analogo, secondo cui non è possibile applicare indirettamente un PEEP non più esistente per tramite del rinvio contenuto nell’art. 85. Il venir meno di quella disciplina preclude la realizzazione del programma costruttivo ex art. 51, che presuppone una destinazione urbanistica compatibile con l’intervento.
La medesima conclusione vale anche ipotizzando che per le aree già ricomprese nel PEEP annullato si riespandano le destinazioni a servizi degli artt. 29 e 30 delle NTA. Si tratta di previsioni costitutive di un vincolo ablatorio, destinato a decadere dopo un quinquennio. Le particelle resterebbero nella stessa condizione di assenza di conformazione. La delibera sulle aree bianche, a sua volta annullata, non ha superato tale condizione.
Anche la porzione destinata a viabilità condivida la natura di area bianca, perché la destinazione impressa costituisce un vincolo espropriativo scaduto per decorso del termine quinquennale. Il Comune, essendo tenuto a dettare la pianificazione urbanistica su tutto il territorio, non può esimersi dall’adottare una variante speciale che attribuisca nuova destinazione alle aree prive di conformazione per scadenza dei vincoli e per effetto dell’annullamento del PEEP.
Il diniego è quindi annullato. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio assegna al Comune sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione per concludere il procedimento di riqualificazione, con avvertenza che, decorso inutilmente il termine, sarà nominato su istanza di parte un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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