Proroga tecnica delle concessioni demaniali, il termine del 2027 è acceleratorio (Cons. Stato n. 3986 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027 previsto dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce limite massimo di efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere e non termine dilatorio: esso ha natura acceleratoria, in funzione dell’ordinata programmazione delle gare e della tutela della concorrenza. La proroga tecnica si giustifica solo in correlazione con l’obbligo dei Comuni di avviare le procedure selettive e non ritarda l’accesso dei nuovi concessionari. Ne consegue che l’amministrazione, completata la gara e aggiudicati i lotti, può disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati e fissare una scadenza anteriore al termine legale, senza che ciò integri violazione dell’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022 né del diritto eurounitario. La disposizione da ultimo richiamata non proroga la concessione, ma rende legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipula del nuovo atto, escludendo l’applicazione delle sanzioni dell’art. 1161 cod. nav.

Il Fatto

Un Comune pugliese, dopo una pronuncia di questa Sezione che ne aveva dichiarato l’obbligo di avviare le gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha adottato una serie di atti di indirizzo e ha indetto la procedura selettiva per venti lotti. La società titolare di una concessione preesistente, esercente uno stabilimento balneare, ha impugnato davanti al TAR Puglia le deliberazioni di avvio e la determinazione di indizione, poi i verbali di gara e, con ulteriori motivi aggiunti, la determina di aggiudicazione, dolendosi del fatto che l’affidamento diretto e temporaneo ai concessionari uscenti fosse stato fissato al 15 settembre 2025 anziché fino alla stipula dei nuovi atti concessori.

Il giudice di primo grado ha accolto in parte il ricorso, ritenendo illegittima la limitazione della proroga al 15 settembre 2025, sul presupposto dell’applicabilità della proroga legale fino al 30 settembre 2027 e della sua compatibilità con la direttiva n. 2006/123/CE. Il Comune ha proposto appello, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’esecutività della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato e assorbente il motivo con cui il Comune contesta di aver correttamente applicato la normativa sopravvenuta fissando al 15 settembre 2025 la scadenza dell’affidamento ai concessionari uscenti. Il percorso argomentativo muove dall’analisi del quadro normativo: l’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, stabilisce che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, salva l’ipotesi di differimento al 31 marzo 2028; l’art. 4, comma 3, impone l’avvio della procedura almeno sei mesi prima della scadenza e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2027.

Da tali dati testuali il Consiglio di Stato ricava che il termine del 2027 opera esclusivamente come limite massimo di estensione dei rapporti preesistenti. Se l’amministrazione conclude la gara in epoca anteriore e i nuovi concessionari sono pronti al subentro, le concessioni prorogate possono venire a scadenza anche prima. La ratio della proroga, individuata nello stesso art. 3 nel consentire l’ordinata programmazione delle procedure, conferma la lettura: la proroga è tecnica e strettamente correlata all’obbligo di bandire le gare.

Su questa base la Corte qualifica il termine come acceleratorio, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa e del bilanciamento tra l’interesse alla concorrenza e la tutela dei rapporti preesistenti. Richiamando la propria precedente decisione, la Sezione ribadisce che la procedura competitiva costituisce la regola e che solo l’inerzia dell’ente giustifica la permanenza dei vecchi concessionari.

Il Collegio affronta quindi il rapporto tra la scadenza anticipata e l’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022. La norma non dispone alcuna perdurante validità della concessione in capo al titolare uscente: si limita a rendere legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula dell’atto regolante il nuovo rapporto, evitando l’applicazione delle sanzioni dell’art. 1161 cod. nav. La fissazione di una scadenza unica al 15 settembre 2025 risponde all’esigenza di garantire lo svolgimento della stagione estiva e l’ordinato espletamento delle operazioni propedeutiche al subentro, senza ancorare la proroga al convenzionamento con i nuovi aggiudicatari.

La sentenza di primo grado, pur condividendo la lettura della normativa, ha contraddittoriamente concluso per l’illegittimità della limitazione: la Corte rovescia tale approdo, escludendo che il prolungamento dei rapporti oltre il 15 settembre 2025 possa dirsi neutro rispetto alla concorrenza, poiché ne determina un ritardo e attribuisce agli uscenti un vantaggio ingiustificato. L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto nelle parti oggetto di gravame, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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