Proroga tecnica delle concessioni demaniali e affidamento temporaneo al 15 settembre (Cons. Stato n. 3999 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027 fissato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce il limite massimo di estensione delle concessioni demaniali marittime in essere e non un termine dilatorio che legittimi l’ulteriore prosecuzione dei rapporti preesistenti. La proroga ex lege è compatibile con la direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE solo in quanto proroga tecnica, funzionale all’ordinata programmazione e allo svolgimento delle gare. Ne consegue che il Comune, ove abbia concluso la procedura selettiva in anticipo rispetto alla scadenza massima, può legittimamente disporre l’affidamento diretto e temporaneo delle aree ai concessionari uscenti fino al 15 settembre 2025, senza che ciò integri violazione dell’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022, che si limita a rendere legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula del nuovo atto concessorio, senza prorogare l’efficacia del titolo.
Il Fatto
Il Comune di Ginosa, dopo una pronuncia di questa Sezione che ne aveva accertato l’obbligo di avviare le gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, indiceva le procedure selettive per venti lotti. Un concessionario uscente, titolare di una concessione per uno stabilimento balneare, impugnava davanti al TAR Puglia le deliberazioni di avvio della gara, i verbali e, con motivi aggiunti, la determina di aggiudicazione, dolendosi del fatto che l’affidamento temporaneo delle aree ai concessionari uscenti fosse stato fissato al 15 settembre 2025 anziché fino alla stipula dei nuovi atti concessori.
Il primo giudice accoglieva in parte il ricorso, ritenendo applicabile la proroga ex lege e illegittima la limitazione al 15 settembre 2025. Il Comune proponeva appello, censurando tra l’altro la disapplicazione della normativa sopravvenuta e l’interpretazione della proroga accolta dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul motivo che investe il merito della proroga, riconoscendogli portata assorbente rispetto alle censure processuali e alla questione sulla vigenza della concessione alla data di entrata in vigore del decreto. La ricostruzione muove dall’art. 4, comma 3, della l. n. 118/2022, che impone di avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027.
Da tali disposizioni i giudici desumono che il 30 settembre 2027 opera come limite massimo e non come termine dilatorio. La proroga è tecnica, strettamente correlata all’obbligo dei Comuni di svolgere le gare: solo entro questi limiti se ne afferma la conformità al diritto unionale. Il termine, argomenta il Consiglio di Stato, ha natura acceleratoria, a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, e riflette il bilanciamento tra interesse concorrenziale e tutela dei rapporti preesistenti.
Su queste basi la Corte esclude il contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e ritiene che il Comune, adeguandosi ai principi della sentenza n. 4480/2024 della stessa Sezione, abbia correttamente concluso la gara e fissato l’affidamento temporaneo al 15 settembre 2025, per garantire lo svolgimento della stagione estiva senza ancorare la proroga al convenzionamento dei nuovi concessionari.
Quanto all’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022, il Collegio ne precisa la portata: la norma non dispone alcuna perdurante validità della concessione in capo al concessionario uscente, ma si limita a rendere legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula del nuovo atto, evitando le sanzioni dell’art. 1161 cod. nav. La pretesa di protrarre i rapporti fino al 2027, malgrado la gara già espletata, determina invece un ritardo incompatibile con il diritto UE e un vantaggio ingiustificato per gli ex concessionari.
L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti nelle parti oggetto di gravame, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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