Accesso agli atti e limite del know-how della concorrente (TAR Molise n. 39 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 presuppone che l’istante dimostri il nesso di strumentalità tra il documento richiesto e la situazione giuridica finale controversa, secondo un giudizio prognostico ex ante. L’onere di provare tale collegamento incombe sul richiedente. Il giudice amministrativo compie una valutazione astratta, almeno minima, sulla sussistenza del nesso logico-funzionale tra il fine difensivo dichiarato e la documentazione richiesta, senza sindacare la concreta utilità della stessa. L’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 non può essere impiegato per acquisire il know-how e le strategie commerciali di un’impresa concorrente, perché l’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 esclude la disclosure degli interessi economici e commerciali, ivi compresi i segreti commerciali, a tutela del corretto assetto concorrenziale del mercato.
Il Fatto
La ricorrente, impresa attiva nella consulenza fiscale per gli enti locali, aveva reso al Comune un servizio di ottimizzazione fiscale IVA e IRAP, affidatole nel 2017 e remunerato con una determinazione del 2019. Nel 2021 l’ente aveva conferito il medesimo tipo di servizio a una società concorrente. Con istanza del 27.07.2023 la ricorrente ha chiesto l’accesso a una serie di documenti relativi a quel secondo affidamento — offerta, contratto, rendiconto, dichiarazioni integrative — invocando il diritto di difesa a tutela di un presunto credito residuo di € 10.529,25 oltre IVA e, in subordine, l’accesso civico.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 29.08.2023, eccependo l’assenza di strumentalità e i limiti dell’accesso civico. La controinteressata ha aderito a tali argomenti. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Molise.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i requisiti dell’accesso difensivo richiamando le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20 e 21 del 2020 e la Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: occorre la stretta indispensabilità del documento, la concretezza e attualità dell’interesse e una crisi di cooperazione già in atto. Richiama altresì Cons. Stato, Sez. V, n. 8382 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4493 del 2014, secondo cui il giudice compie una valutazione astratta del nesso logico-funzionale.
Nel caso concreto il nesso di strumentalità non è provato. La pretesa creditoria è emersa solo nel luglio 2023, quattro anni dopo l’asserito espletamento del servizio, e in concomitanza con la domanda di accesso. La ricorrente non ha mai chiesto il pagamento all’Amministrazione, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun credito ulteriore. L’istante non ha fornito riscontro documentale dei propri assunti. Da qui l’inconsistenza della pretesa ostensiva.
Quanto alla finalità di contestare l’affidamento del 2021, il Collegio rileva che i termini dell’art. 120 cod. proc. amm. erano da tempo decorsi, non essendo stata impugnata la determinazione pubblicata nel settembre 2021. La prospettazione risulta quindi pretestuosa. L’interesse reale appare quello di conoscere il modus operandi di un operatore di successo, cioè il know-how di un concorrente.
Anche l’accesso civico generalizzato è escluso. L’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 tutela gli interessi economici e commerciali e i segreti commerciali. La documentazione richiesta contiene informazioni sulle modalità concrete di esecuzione delle prestazioni della controinteressata, idonee a disvelarne le strategie commerciali. Il suo impiego integrerebbe un abuso del diritto di accesso e altererebbe il corretto assetto concorrenziale del mercato.
Il ricorso è pertanto respinto integralmente, con condanna della soccombente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.