Condono edilizio, prova della data dell’abuso e valore dell’atto pubblico (C.G.A.R.S. n. 332 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, grava sul richiedente l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio della sanatoria, tra cui in primis l’epoca di realizzazione dell’abuso, poiché solo il privato dispone degli atti e degli elementi idonei a radicare la ragionevole certezza della data. L’atto pubblico fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., della provenienza del documento e delle dichiarazioni rese dalle parti, ma non del contenuto sostanziale delle stesse, non potendo il pubblico ufficiale garantire la veridicità di quanto affermato. Il temperamento dell’onere probatorio secondo ragionevolezza richiede elementi obiettivi e riscontrabili, non essendo sufficienti mere dichiarazioni provenienti dall’interessato, ancorché formalizzate in atto notarile. In difetto di tale prova, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria.

Il Fatto

L’istante presentava domanda di condono ex art. 39 legge n. 724/1994 per opere realizzate su terreno di proprietà, consistenti in un manufatto con spogliatoi, servizi igienici e ufficio, due prefabbricati, una tribunetta, una tensostruttura, verde, recinzioni e passaggi pedonali. Il Comune negava la sanatoria per la discordanza tra le dichiarazioni sull’ultimazione dei lavori e le risultanze dell’atto pubblico di acquisto dell’immobile, successivo alla realizzazione delle opere.

L’interessato produceva un atto stragiudiziale con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui le parti della compravendita chiarivano che la detenzione del terreno era già stata trasferita dall’alienante all’acquirente fin dal 1992 e che il venditore aveva autorizzato la realizzazione delle opere. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso; avverso tale pronuncia l’istante proponeva appello, deducendo l’errata ricostruzione dei presupposti di fatto e la valenza probatoria degli atti prodotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui grava sul richiedente l’onere di provare i presupposti della sanatoria e, in primis, la data dell’abuso. Solo il privato può fornire atti, documenti o elementi probatori idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione, mentre l’amministrazione non può materialmente accertare la situazione del territorio (richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, sez. VII, n. 8594 del 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 853 del 2024).

Nel caso concreto l’Amministrazione ha respinto l’istanza perché l’interessato non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la data di commissione dell’abuso. Non rilevano gli atti prodotti: ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti, ma la piena prova non riguarda il contenuto sostanziale delle dichiarazioni, poiché il pubblico ufficiale non può garantire che le parti abbiano affermato il vero.

Correttamente il primo giudice ha ritenuto non viziato il diniego, atteso che la mancata dimostrazione dell’epoca di realizzazione delle opere entro il termine di legge costituisce di per sé circostanza ostativa al condono. Neppure in appello l’istante ha fornito un principio di prova utile circa il tempo di costruzione.

Il Collegio riconosce che la giurisprudenza ammette un temperamento dell’onere secondo ragionevolezza, potendo il privato addurre elementi rilevanti che l’Amministrazione è tenuta a considerare, ma nella specie tali elementi mancano: non risultano aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazioni, documentazioni fotografiche con data certa, rilievi depositati in archivi pubblici o mappe catastali. L’atto pubblico prodotto attesta unicamente che il notaio ha ricevuto le dichiarazioni delle parti, nulla aggiungendo in termini di principio di prova, provenendo le dichiarazioni dalla parte interessata. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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