Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 44 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte o da difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando le parti portatrici di un interesse alla prosecuzione non vi si oppongano. Il giudice è tenuto soltanto a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione, senza esaminare il merito dei motivi. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell’accordo intervenuto e dell’andamento complessivo del giudizio. Il contributo unificato, costituendo obbligazione ex lege, non forma oggetto di autonoma statuizione.
Il Fatto
Alcuni ricorrenti, titolari di un albergo situato in prossimità di un complesso edilizio, impugnavano la delibera consiliare con cui il Comune approvava una variante al piano urbanistico comunale, la convenzione urbanistica collegata e gli atti presupposti. La variante prevedeva la riclassificazione di aree agricole in zona residenziale, la realizzazione di un percorso pedonale pubblico e l’edificazione di due blocchi abitativi con parcheggio interrato comune.
Il ricorso si articolava in otto motivi, concernenti la validità del parere della commissione urbanistica, la legittimità della convenzione, la proporzionalità delle prestazioni, il rischio idrogeologico, la suddivisione della zona e l’obbligo di valutazione ambientale strategica. Il Comune si costituiva formalmente, chiedendo il rigetto. I controinteressati non si costituivano. Nel corso del giudizio le parti addivenivano a un’intesa stragiudiziale.
La Motivazione della Corte
Prima dell’udienza i ricorrenti depositavano dichiarazione di rinuncia al ricorso, condizionata alla compensazione delle spese, notificata al Comune e ai controinteressati. Il difensore risultava munito di procura speciale. La rinuncia era dunque ritualmente formata e tempestivamente comunicata.
Il Comune accettava la rinuncia, chiedendo che il contributo unificato restasse a carico dei ricorrenti. I controinteressati, regolarmente destinatari della notifica, non si opponevano. Il quadro processuale integrava pertanto i presupposti dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare in ogni stato e grado del giudizio.
Il Collegio rilevava che, a fronte dell’accettazione della controparte e dell’assenza di opposizione dei controinteressati, non residuava alcun interesse alla prosecuzione. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice doveva limitarsi a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione del processo, senza scrutinio dei motivi.
Quanto alle spese, la Corte le compensava integralmente tra le parti, valorizzando l’accordo sulla compensazione e l’andamento del giudizio. Nessuna statuizione veniva adottata verso i controinteressati, non costituitisi. Sul contributo unificato il Collegio dichiarava di non doversi provvedere, trattandosi di obbligazione ex lege, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa in materia.
Nota della Redazione
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