Revoca contratto soggiorno e preavviso rigetto illegittimi per falsità solo presunta (TAR Lazio n. 406 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato adottata sul presupposto della falsità della certificazione di idoneità alloggiativa non è provvedimento vincolato quando la falsità sia soltanto presunta sulla base di una comunicazione dell’ente locale. In tal caso trova applicazione l’art. 21-octies, secondo periodo, legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, che non consente di sottrarre l’atto all’annullamento per omessa comunicazione dei motivi ostativi. La violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 determina la caducazione del provvedimento discrezionale, perché la partecipazione procedimentale avrebbe potuto consentire all’interessato di illustrare la propria situazione alloggiativa e di condurre il procedimento a un esito diverso.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, il lavoratore extracomunitario veniva assunto con contratto di lavoro subordinato e, il 30 luglio 2021, venivano sottoscritti il contratto di soggiorno e il modello 209. Il Comune competente comunicava che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto non risultava rilasciato. Lo Sportello Unico invitava gli interessati a produrre nuova documentazione; depositato un ulteriore certificato per un diverso immobile, anche questo veniva disconosciuto dal Comune.
Con provvedimento del 19 ottobre 2021 la Prefettura revocava il contratto di soggiorno e il modello 209, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, sul rilievo del carattere vincolato dell’atto. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Lazio. La domanda cautelare era respinta, ma in appello cautelare il Consiglio di Stato la accoglieva, segnalando la meritevolezza di approfondimento della rilevanza della buona fede dello straniero rispetto alla falsità della certificazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il primo motivo, che censura il richiamo agli artt. 7 e 21-octies legge n. 241/1990 a giustificazione dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi. La questione assorbe le altre censure per ragioni logico-giuridiche.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del diritto al contraddittorio operata dal giudice d’appello. Nella versione antecedente alla riforma del 2020, l’art. 21-octies prevedeva due eccezioni al favor partecipationis: la natura vincolata dell’atto e la prova, offerta in giudizio dall’amministrazione, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La giurisprudenza estendeva tale eccezione anche alla violazione dell’art. 10-bis, escludendo l’automatica caducazione dell’atto in assenza di un pregiudizio effettivo e oggettivo.
Il giudice amministrativo rileva che l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020 ha aggiunto all’art. 21-octies l’inciso per cui il secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Ne deriva che, in caso di atto discrezionale, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione del provvedimento.
Il punto decisivo è la qualificazione dell’atto. È escluso che si tratti di provvedimento vincolato, perché la falsità della dichiarazione alloggiativa è soltanto presunta dalla Prefettura, sulla base di una mera comunicazione comunale dalla quale risulta che il certificato era stato rilasciato a un’altra persona nel 2016 e non nel 2021. La partecipazione procedimentale avrebbe consentito all’interessato di spiegare la propria effettiva situazione alloggiativa, anche con nuova documentazione. Assume rilievo la relazione tecnica depositata in atti, dalla quale emerge che il certificato era sospeso in attesa della definizione di un’istanza di condono edilizio: circostanza che, se tempestivamente rappresentata, avrebbe potuto condurre a una conclusione diversa del procedimento.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della revoca del 19 ottobre 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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