Le strutture precarie con esigenze permanenti sono nuove costruzioni (TAR Sicilia n. 4085 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La precarietà dell’opera edilizia postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che il manufatto sia finalizzato al soddisfacimento di esigenze permanenti. Le strutture prefabbricate che, per consistenza, destinazione d’uso, durata pluriennale e ancoraggio al suolo, alterano durevolmente l’assetto del territorio costituiscono interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e richiedono il permesso di costruire. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse privato né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione è atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva esterna e dunque non impugnabile.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune nel gennaio 2018. Titolare di un immobile adibito a grande attività di vendita, la società aveva installato una serie di strutture prefabbricate di pertinenza dell’esercizio commerciale, destinate a locali impianti, deposito e copertura di impianti di ventilazione. Tali opere erano state interessate da un provvedimento comunale rilasciato ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 4/2003, sul quale la ricorrente fondava la pretesa di legittimità delle strutture.
L’Amministrazione aveva invece riqualificato i manufatti come opere di nuova costruzione, rilevandone la consistenza, la destinazione d’uso permanente e l’ancoraggio al suolo. Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione, lamentando invalidità derivata e vizi propri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso principale. La tesi della ricorrente — secondo cui le opere sarebbero assistite dall’autorizzazione ex art. 20 L.R. n. 4/2003, mai rimossa in autotutela — è disattesa. Il Tribunale rileva che sulle opere abusive resta efficace e cogente il diniego di sanatoria del 2006, non ritirato, essendo il relativo ricorso dichiarato perento. A ciò si aggiunge che l’area è sottoposta, per prescrizione del p.r.g. non impugnata, a vincolo di protezione ambientale con divieto di nuova edificazione.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dei manufatti. In base alle caratteristiche strutturali cristallizzate nel verbale di sopralluogo e alla destinazione funzionale, preordinata a soddisfare esigenze permanenti, il Collegio esclude che le strutture possano essere considerate precarie. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3948 del 30.04.2024, si afferma che la precarietà postula un uso specifico e temporalmente delimitato e non tollera manufatti destinati a utilizzazione perdurante nel tempo.
Il Tribunale affronta poi il profilo del tempo trascorso dall’edificazione. Per giurisprudenza consolidata, i provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva sono atti vincolati: non richiedono specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati. Non è ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, richiamando Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 17.10.2017 e T.A.R. Campania, Salerno, n. 3524 del 19.12.2022. La domanda principale è quindi respinta.
Quanto ai motivi aggiunti, la difesa comunale eccepisce l’inammissibilità e il Collegio la ritiene fondata. Il verbale di inottemperanza è mero atto endoprocedimentale, privo di efficacia esterna e inidoneo a ledere situazioni giuridiche fino all’emanazione della determinazione finale. Richiamando T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 2594 del 23.09.2024, si precisa che ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione è costituito non dal mero verbale di constatazione, ma dal formale accertamento dell’organo dotato della potestà provvedimentale. I motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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