Permesso di costruire non può fondarsi sul solo difetto di piano attuativo (TAR Sicilia n. 4078 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che si fondi esclusivamente sulla mancata produzione del piano di lottizzazione è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione ometta di verificare lo stato di sufficiente urbanizzazione dell’area. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001, uno stato di sufficiente urbanizzazione della zona è equivalente all’operatività di un piano attuativo, così che il titolo edilizio può essere rilasciato anche in sua assenza. La valutazione sulla sussistenza dello stato di urbanizzazione rientra nella potestà discrezionale tecnica del Comune, unico soggetto in grado di stabilire se un ulteriore carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell’assetto del territorio. L’autorizzazione paesaggistica, resa ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004, costituisce atto autonomo e presupposto, ma non vincola l’Amministrazione sugli accertamenti urbanistici di propria competenza.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un appezzamento di terreno in Taormina, presentava istanza di permesso di costruire per un fabbricato bifamiliare. Dopo un primo ritiro del progetto e un successivo rideposito, il Comune comunicava un preavviso di rigetto fondato sulla mancata produzione del piano di lottizzazione e dei relativi allegati. Le controdeduzioni della parte evidenziavano il difetto di motivazione e il mancato riferimento all’autorizzazione paesaggistica che qualificava l’area come lotto intercluso in zona urbanizzata. Seguiva la determina dirigenziale di diniego, impugnata davanti al TAR Sicilia, sede di Catania.

La domanda cautelare veniva respinta. All’udienza pubblica il Collegio disponeva approfondimenti istruttori con ordinanza che intimava al Comune, rimasto contumace, di depositare una relazione sui fatti di causa e le norme tecniche di attuazione del PRG. L’Amministrazione non ottemperava nel termine assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, in forza degli artt. 24 e 111 Cost., e definisce la causa sulla questione di più agevole soluzione, in ossequio a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio.

Il nucleo del ricorso è il difetto di istruttoria: il diniego, motivato sulla sola mancanza del piano di lottizzazione, omette di verificare lo stato di urbanizzazione già presente nella zona. Il Tribunale richiama l’art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001 e la giurisprudenza consolidata secondo cui uno stato di sufficiente urbanizzazione equivale all’operatività di un piano attuativo, con la conseguenza che il titolo può essere rilasciato anche in sua assenza (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 giugno 2019, n. 4224; Consiglio di Stato, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8270).

Il Collegio distingue la zona assolutamente inedificata, il lotto intercluso o residuo e le situazioni intermedie: solo nel caso del lotto intercluso lo strumento urbanistico esecutivo si ritiene superfluo, perché l’edificazione e l’urbanizzazione del comprensorio hanno già creato una situazione corrispondente a quella derivante dal piano esecutivo. Tuttavia la valutazione sulla sussistenza dello stato di sufficiente urbanizzazione rientra nella potestà discrezionale tecnica del Comune, unico soggetto in possesso delle informazioni sulla consistenza del territorio e delle opere di urbanizzazione. La perizia giurata depositata dalla ricorrente è giudicata inidonea a dimostrare inequivocabilmente la natura di lotto intercluso.

Quanto all’autorizzazione paesaggistica, il Tribunale ricorda che ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 essa costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, ma gli accertamenti contenuti nell’atto della Soprintendenza in ordine alla vicinanza alla zona urbana e alla qualità di lotto intercluso non assumono portata vincolante, essendo di competenza dell’Amministrazione.

Ogni valutazione sullo stato di urbanizzazione è stata completamente obliterata dal Comune, anche dopo l’ordinanza istruttoria rimasta del tutto ineseguita, così concretandosi il denunciato difetto. Il provvedimento è pertanto annullato. Preso atto dell’inadempimento alle statuizioni istruttorie, il Collegio dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e compensa le spese di lite in ragione della peculiarità del caso e della contumacia dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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