Autorizzazione idraulica e fascia di rispetto: giurisdizione al TSAP (TAR Sicilia n. 3569 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, r.d. n. 1775/1933, le controversie sui provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche, compresi quelli adottati ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 523/1904 e degli artt. 378 e 379 della legge n. 2248/1865, all. F. La giurisdizione specializzata copre i giudizi in cui si discuta della validità di un atto che incide in modo diretto e immediato sul modo di utilizzazione delle acque, anche quando il potere esercitato attenga a interessi più generali. Rientra in tale giurisdizione il diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria per opere realizzate in violazione dell’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904, che vieta in modo assoluto costruzioni a distanza inferiore a dieci metri dagli argini o dal ciglio di sponda. Restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti relativi al demanio idrico, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia il rilascio dell’autorizzazione idraulica unica ex r.d. n. 523/1904 per la realizzazione di un parcheggio a raso su aree di sua proprietà, già munite di titolo edilizio. L’intervento ricadeva in parte nella fascia di rispetto del torrente Acquicella, che scorre nell’abitato.
L’Autorità riscontrava la richiesta ritenendo venute meno le ragioni della stessa in ragione della diversa disposizione planimetrica degli elaborati nel frattempo inoltrati; successivamente adottava l’ordinanza di rimessione in pristino delle gabbionate e il provvedimento di diniego dell’autorizzazione. La società impugnava tali atti davanti al TAR, che all’udienza pubblica avvisava le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 143, r.d. n. 1775/1933, che devolve alla cognizione diretta del TSAP i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in materia di regime delle acque pubbliche, anche ai sensi degli artt. 378 e 379 della legge n. 2248/1865, all. F.
La norma, secondo la lettura della Cassazione, ha la funzione di attribuire a un giudice specializzato tutte le controversie che riguardino l’utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in modo diretto e immediato sull’uso delle acque. Rientrano quindi nella giurisdizione speciale i giudizi sulla validità di atti che incidono su tale utilizzazione, anche quando il potere esercitato inerisca a interessi più generali e diversi. Il Collegio richiama in proposito Cass. Sez. Un. n. 2710 del 2020, Cass. n. 24154 del 2013 e Cons. Stato n. 5552 del 2022.
Quanto ai provvedimenti di diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria per opere realizzate in violazione dell’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904, il divieto di costruzione nella fascia di rispetto ha carattere legale e inderogabile, finalizzato a garantire il libero deflusso delle acque. Le opere realizzate in violazione ricadono nella previsione dell’art. 33 della legge n. 47/1985 e non sono suscettibili di sanatoria edilizia; la normativa urbanistica locale non può derogare al vincolo statale di inedificabilità assoluta.
Restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti relativi allo sfruttamento dell’acqua pubblica, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. Nel caso concreto il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per declinare la giurisdizione in favore del Tribunale specializzato.
Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al TSAP in unico grado secondo l’art. 11 c.p.a.; le spese sono compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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