Emersione dal lavoro irregolare e prova del contributo forfettario (TAR Lazio n. 410 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. n. 34/2020, l’amministrazione non può dichiarare inammissibile l’istanza per il solo mancato riscontro documentale del pagamento del contributo forfettario di 500 euro, quando il datore di lavoro abbia fornito un principio di prova dell’avvenuto versamento. L’irregolarità è sanabile in presenza di elementi che comprovino l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro e la persistente volontà del datore di procedere all’assunzione. Il diniego opposto senza alcun supporto istruttorio, e in spregio all’ordine di riesame impartito in sede cautelare, è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Latina aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal proprio datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per il settore agricolo, con contestuale richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il diniego si fondava sulla mancata produzione dell’originale della ricevuta del pagamento del contributo forfettario di 500 euro, di cui il datore aveva smarrito la copia conservando una fotografia recante gli estremi del versamento. Cessato nelle more il rapporto, l’amministrazione aveva comunque esaminato la pratica; l’istanza di riesame proposta dal ricorrente era rimasta senza esito. Il TAR, in sede cautelare, aveva accolto la sospensiva ordinando il riesame, rimasto ineseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 103, comma 7, d.l. n. 34/2020, che impone il pagamento del contributo forfettario all’atto della presentazione dell’istanza. La norma non ricollega espressamente al mancato pagamento l’inammissibilità della domanda: su questo snodo si appunta la censura del ricorrente.
Il TAR rileva che il datore di lavoro ha offerto un principio di prova dell’avvenuto versamento, mentre l’amministrazione si è limitata a richiamare una nota dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il pagamento “non trova riscontro”, senza allegare alcun elemento istruttorio. Tale condotta assume rilievo aggravato perché interviene dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’irregolarità del contributo è sanabile quando sussistano elementi che comprovino l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro e la persistente volontà del datore di assumere, citando TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4214 del 12.07.2024. Nel caso concreto il ricorrente aveva peraltro dichiarato la disponibilità a regolarizzare la posizione con un nuovo versamento, ma l’amministrazione era rimasta silente.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo di riesame. Le spese sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.