La vittima dell’ammonimento per violenza domestica è controinteressato necessario (TAR Emilia-Romagna n. 434 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per l’annullamento del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la persona indicata come vittima del comportamento lesivo consumato nell’ambito di violenza domestica è parte controinteressata ai sensi e ai fini dell’art. 41 c.p.a.. Il ricorso deve pertanto esserle notificato a pena di decadenza. La qualità di controinteressato presuppone un elemento formale, costituito dall’indicazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato o comunque dalla sua agevole individuazione, e un elemento sostanziale, ravvisabile nell’interesse legittimo uguale e contrario al mantenimento della misura. La misura di prevenzione è adottata in primis a tutela della vittima, che ne è titolare dell’interesse alla conservazione.

Il Fatto

Il Questore di Ferrara ha emesso un provvedimento di ammonimento con cui ha intimato al ricorrente di non porre più in essere atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, indicata nominativamente nell’atto. Il destinatario ha impugnato la misura davanti al TAR Emilia-Romagna, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la carenza di istruttoria: l’Amministrazione si sarebbe limitata a recepire la denuncia della vittima senza conoscerne direttamente il contenuto, non avrebbe fornito la documentazione posta a base del provvedimento e avrebbe così compresso il diritto di difesa e il diritto di accesso. Si è costituito il Ministero dell’Interno. All’esito dell’udienza il Presidente del Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla parte controinteressata, coniuge del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato, adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 nella versione vigente ratione temporis. La norma consente al questore, anche in assenza di querela, di procedere all’ammonimento dell’autore del fatto, previa assunzione delle informazioni necessarie e audizione delle persone informate, e definisce la violenza domestica come uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica consumati in ambito familiare o tra persone legate da matrimonio o relazione affettiva.

Su questa base il TAR affronta la questione processuale centrale: se la vittima dell’episodio di violenza domestica sia controinteressato cui notificare il ricorso. Il Collegio richiama la nozione consolidata, ribadita da Cons. St., V, 11 settembre 2023, n. 8244, che la individua attraverso due elementi. L’elemento formale è l’indicazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, o comunque la sua agevole individuazione ad opera del ricorrente. L’elemento sostanziale è la titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere con l’azione di annullamento, cioè l’interesse al mantenimento dell’atto.

Entrambi gli elementi sono ravvisati nella specie. La moglie del ricorrente è espressamente menzionata nell’atto di ammonimento ed è titolare di un interesse legittimo alla conservazione della misura di prevenzione, adottata in primis a sua specifica tutela. La misura consiste, appunto, nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge e a desistere da atteggiamenti persecutori o vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, che cagionino alla persona offesa disagio psico-fisico e ragionevole timore per la propria incolumità.

Ne deriva l’affermazione del principio per cui, nel giudizio di annullamento dell’ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013, la persona indicata come vittima è parte controinteressata ai sensi dell’art. 41 c.p.a. Il Collegio richiama in termini TAR Calabria, sez. stacc. Reggio Calabria, sez. I, 11 dicembre 2023, n. 884 e, nel medesimo senso, TAR Sicilia, sez. stacc. Catania, 24 febbraio 2025, n. 703. Il ricorso, non notificato al coniuge, è pertanto dichiarato inammissibile. La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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