PEI generico per disabile ex legge 104 non giustifica non ammissione (TAR Lombardia n. 1774 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione degli strumenti di sostegno non incidono, di regola, sulla valutazione di ammissione dell’alunno alla classe successiva, che si fonda sulla sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte. Tale regola non opera quando lo studente sia portatore di una disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992: in tal caso il PEI deve contenere strumenti di supporto puntuali e personalizzati. La predisposizione di misure generiche e la mancata indicazione, fin dall’inizio e per tutte le materie, degli ausili rivelatisi poi utili integrano la violazione delle disposizioni in materia di inclusione scolastica e rendono illegittimo il giudizio di non ammissione. Il giudice amministrativo annulla pertanto il provvedimento del Consiglio di Classe fondato su un Piano educativo individualizzato inadeguato rispetto al deficit accertato.
Il Fatto
Il figlio dei ricorrenti frequenta il primo anno del Liceo Artistico presso un Istituto di Istruzione Superiore Statale. È affetto da ipovisione, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, con difficoltà nel coordinamento; accertato il Bisogno Educativo Speciale, la scuola avvia il procedimento per la redazione del PEI.
I genitori impugnano il verbale con cui il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione alla classe successiva, il giudizio e la pagella, la versione finale del PEI e i verbali del GLO, lamentando di non aver partecipato alla predisposizione del piano e di non aver avuto tempestiva copia dei verbali. Il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto. In sede cautelare il TAR accoglie la domanda e dispone l’ammissione dello studente alla classe successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione, che va operata alla sola stregua della sufficienza delle competenze raggiunte. Richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, V, n. 2400 del 2023, TAR Lombardia, III, n. 139 del 2020, TAR Lazio, Roma, III, n. 10952 del 2019, TAR Puglia, Lecce, n. 1071 del 2018 e TAR Toscana, Firenze, I, n. 1246 del 2017.
Il Collegio ritiene tuttavia che il caso presenti un profilo ulteriore. Lo studente non è portatore di soli disturbi di apprendimento, ma di una disabilità sensoriale visiva certificata ex legge n. 104/1992. Il PEI avrebbe dovuto quindi contenere strumenti di supporto più puntuali e personalizzati, mentre sono stati individuati, soprattutto nel piano provvisorio, strumenti generali non calibrati sulle difficoltà accertate.
La richiesta dei genitori di introdurre la possibilità di eseguire i compiti sotto dettatura non è stata recepita né indicata fin dall’inizio come ausilio per tutte le materie. Solo nel corso dell’anno essa è stata individuata dall’insegnante di matematica in accordo con l’insegnante di sostegno, rivelandosi utile. Ne trae il Collegio la conferma della violazione delle disposizioni in materia di predisposizione del PEI e di adeguatezza degli strumenti di sostegno, richiamando l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 66/2017.
La categoria dei bisogni educativi speciali abbraccia un ampio spettro di svantaggi scolastici, tra cui la disabilità ex legge n. 104/1992. Ricorrendo questa ipotesi, la scuola avrebbe dovuto apprestare strumenti idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi non inferiori al livello minimo richiesto agli altri studenti, superando il deficit. Tali misure, se prontamente attivate, avrebbero potuto condurre a esiti valutativi differenti, anche in considerazione della presenza dell’insegnante di sostegno. Il ricorso è pertanto accolto, assorbite le ulteriori censure, con annullamento del giudizio di non ammissione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.