Spese a carico dell’amministrazione anche se l’ottemperanza avviene dopo il ricorso (TAR Sicilia n. 4142 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. consegue alla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, anche quando l’esecuzione del giudicato sia stata integrale e documentata dall’amministrazione. L’adempimento spontaneo intervenuto dopo la notificazione del ricorso integra tuttavia soccombenza virtuale dell’amministrazione, poiché dimostra la fondatezza dell’azione proposta. Ne deriva la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. L’asserita difficoltà organizzativa dell’ente per la mole dei procedimenti di liquidazione analoghi non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione.
Il Fatto
Il Tribunale Civile di Catania, con sentenza del 21.04.2023, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per i danni da infezione da HCV contratta in esito a emotrasfusioni subite negli anni Settanta, condannando il Ministero della Salute al pagamento di € 20.269,00 oltre interessi legali, alla refusione delle spese processuali e alla sopportazione delle spese di CTU. La pronuncia, notificata al Ministero il 9.05.2023, era passata in giudicato l’8.06.2023.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 25.07.2024, chiedendo l’ordine di esecuzione entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta, la condanna agli accessori maturati dopo il giudicato, una penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito e, nel corso del giudizio, ha depositato la documentazione attestante l’avvio della procedura di liquidazione: la richiesta alla difesa della ricorrente della documentazione necessaria, la trasmissione della stessa il 16.09.2024, l’adozione del decreto di autorizzazione al pagamento del 24.09.2024, l’ordinativo eseguito il 3.10.2024 per complessivi € 25.219,43 e la trasmissione al competente Ufficio Centrale per il Bilancio.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione integrale al titolo ottemperando e che la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta. La parte ricorrente, dal canto suo, non ha osservato né controdedotto rispetto a tale documentazione. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che il Tribunale richiama nel suo tenore letterale.
La questione più delicata riguarda le spese. Il Ministero aveva chiesto la compensazione, invocando il rilevante carico arretrato delle sentenze di condanna da eseguire nella materia. Il Tribunale esclude che tale difficoltà organizzativa possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ. Il rilievo decisivo è cronologico: l’esecuzione del titolo è avvenuta dopo l’introduzione del giudizio.
Da ciò il Collegio trae il convincimento sulla fondatezza del ricorso e applica il criterio della soccombenza virtuale. Le spese seguono quindi la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori. La decisione conferma un indirizzo consolidato: l’ottemperanza tardiva non premia l’amministrazione inerte sul piano delle spese, perché il ricorso si è reso necessario proprio per ottenere quel pagamento che l’ente avrebbe potuto eseguire spontaneamente.
Nota della Redazione
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